Reduxcell di Bionike, il Giurì boccia i claim. Le reazioni dell’azienda

REDUXCELL

L’Istituto di autodisciplina pubblicitaria ha ordinato la cessazione dello spot della crema snellente Reduxcell di Bionike perché contraria gli artt. 2 e 23 del Codice di Autodisciplina: secondo lo Iap il messaggio diffuso dall’azienda sono percepiti come una promessa di intervento rapido e concentrato per ottenere il risultato promesso, e non come la sola modalità di impiego del prodotto.

Sotto accusa sono finiti i claim “trattamento urto snellente” e “trattamento intensivo” i quali secondo l’Istituto non erano idoneamente supportate da evidenze scientifiche, posto che dai test forniti emergeva che dopo 60 giorni di trattamento (fiale e gel da applicare due volte al giorno, mattino e sera), le riduzioni delle circonferenze/addome, fianchi e coscia erano rispettivamente di -1,1, -1,3 e -1,6 cm, e che quindi non risultavano tali da giustificare i vanti riportati nelle comunicazioni; che, in particolare, non poteva ritenersi idonea a bilanciare i messaggi la circostanza che alcune di queste informazioni erano fornite con note corrispondenti ad asterischi, considerato che esse risultavano illeggibili per dimensioni del carattere adottato e collocazione nel messaggio e che – in definitiva – non appariva giustificata la vantata efficacia del trattamento durante il riposo notturno, in quanto non era emerso alcun elemento a sostegno.

A nulla sono valse le giustificazioni di Bionike: secondo il Giurì “il claim avrebbe potuto ritenersi lecito, se avesse fatto ricorso a formule più sfumate, presentando il preparato come diretto a “contribuire”, “favorire” o “facilitare” il raggiungimento del risultato snellente, senza rappresentarlo come un trattamento che garantisce un risultato definitivo ed in tempi rapidi”.

PUBBLICHIAMO IN MANIERA INTEGRALE IL TESTO DI RETTIFICA CHE CI HA INVIATO L’AZIENDA

Con riferimento all’articolo in oggetto, la Sottoscritta ICIM INTERNATIONAL S.r.l. (nel seguito la “Scrivente”), con sede legale e operativa in Lainate (Ml), V.le Italia 60, azienda chimica, produttrice e distributrice, fra gli altri, dei prodotti “BioNike Defence Body Trattamento Urto Snellente” e “BioNike Defence Body Reduxcell Gel Rimodellante”, il cui utilizzo combinato è alla base del “Trattamento intensivo 30 giorni in fiale” (nel seguito il “Trattamento”) promozionato per il tramite del messaggio pubblicitario contestato dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria “Trattamento Bionike Body Defence Reduxcell— Trattamento intensivo 30 giorni in fiale” (nel seguito, il “Messaggio Contestato”), desidera, attraverso la presente missiva, segnalare che, nel predetto articolo, compaiono alcune inesattezze che non rispecchiano fedelmente il contenuto della decisione assunta dal Giurì nella vertenza promossa dal Comitato di Controllo IAP.

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ln particolare:

  1. il ricorso al termine “spot’, sia nel titolo che nel corpo dell’articolo, è inappropriato. Il Messaggio Contestato è stato diffuso semplicemente per il tramite di una pagina web dedicata del sito istituzionale “bionike.it”. Il divieto imposto dal Giurì, invero e pertanto, ha riguardato la diffusione del Messaggio Contestato veicolato secondo la suddetta modalità;
  2. l’indicazione secondo la quale il Trattamento non risulta efficace durante il riposo notturno non risponde a verità. La Scrivente, durante le fasi di confronto con lo IAP in ordine al Messaggio Contestato, ha prodotto una serie di elementi (argomentazioni, documentazione scientifica, test compresi) utili a dimostrare sia l’efficacia del Trattamento sia l’utilizzo dei claim “Pelle insensibile e intollerante” — “Formulato con NOCTURSHAPETM, attivo biotecnologico marino” “Trattamento urto snellente” – “Trattamento intensivo”. Ebbene, alcuni dei predetti elementi sono stati ritenuti validi dallo IAP quale, per esempio, quello che conferma l’efficacia del Trattamento durante il riposo notturno (vedasi, a tal riguardo, quanto riportato ai punti 6 e 9 della pronuncia 14/2021).

Per meglio chiarire, ciò che lo IAP ha contestato alla Scrivente non è stata l’efficacia del Trattamento, bensì alcuni claim utilizzati per propagandarlo, quali “Trattamento urto snellente” e “Trattamento intensivo”, poggiando la motivazione sulla diversa percezione del consumatore in relazione al risultato e non, come inteso dalla Scrivente, alle modalità di impiego del Trattamento. ln particolare, ed in coerenza con quanto sopra, nella pronuncia 14/2021 già citata al punto 15, si afferma quanto segue: …il claim avrebbe potuto ritenersi lecito, se avesse fatto ricorso a formule più sfumate, presentando il preparato come diretto a “contribuire”, “favorire” o “facilitare” il raggiungimento del risultato, senza rappresentarlo come un trattamento che garantisce un risultato definitivo ed in tempi rapidi. ”