Caro Salvagente,
ho esercitato il mio diritto di recesso dal contratto Linkem dopo la scadenza dei 24 mesi. Ora Linkem mi chiede dei costi di disattivazione citando la Delibera AGCOM n. 487/18/CON. Però nel contratto da me stipulato con Linkem è presente il seguente articolo: “13.3 Qualora il Cliente receda dal Contratto:
– durante i primi 24 mesi di vigenza del Contratto, sarà tenuto a pagare a Linkem il costodi disattivazione previsto dall’Offerta Commerciale prescelta;
– successivamente ai primi 24 mesi di vigenza contrattuale, sarà tenuto esclusivamente a corrispondere gli importi relativi ai canoni maturati sino alla data di effettiva cessazione del Servizio”.
Da consumatore, leggendo la parola “esclusivamente” nella dicitura “successivamente ai primi 24 mesi di vigenza contrattuale, sarà tenuto esclusivamente”, capisco che non ho costi di disattivazione da pagare. Debbo pagarli?
Julian Spina
Caro Julian abbiamo girato il suo quesito alla nostra esperta Valentina Masciari, responsabile Utenze di Konsumer Italia. Ecco il suo parere:
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Diciamo subito che non è la prima volta che viene messa in evidenza l’ambiguità della dicitura riportata nei contratti di Linkem. La regola generale prevede, considerando le nuove norme in tema di costi di chiusura dei contratti telefonici, norme introdotte dalla delibera 487/18/Cons, che in caso di cessazione anticipata del contratto prima dei 24 mesi, perché attualmente non è possibile prevedere una durata contrattuale maggiore, vadano pagate dal cliente, sul cui contratto fosse attiva un’offerta promozionale che quindi prevede degli sconti, quelle quote relative agli sconti che si sarebbero applicati nel periodo rimanente alla scadenza del vincolo, quindi relativi alla durata residua della promozione. In sostanza, se si recede al ventesimo mese di contratto, si dovranno pagare solo gli sconti per i 4 mesi mancanti alla scadenza del contratto e non come succedeva in precedenza quando, nella stessa ipotesi, si sarebbero dovuti restituire gli sconti goduti nei 20 mesi precedenti. Ancora: se sono presenti servizi o prodotti pagati a rate, mensilmente, in fattura, tipo lo sconto sull’attivazione o l’acquisto di un modem, allora è stato stabilito che l’utente potrà decidere se pagare le restanti rate, fino alla scadenza del contratto, in un’unica soluzione o continuare con il pagamento rateale.
Se invece, il contratto è già scaduto, non si pagheranno questo tipo di costi ma si verseranno comunque i costi per la pratica di cessazione o trasferimento della linea telefonica, costi commisurati alla tipologia del contratto in essere e diversi a seconda che si tratti di cessazione, in genere più alti o di migrazione della linea, che saranno invece più bassi.
Partendo da queste regole, quanto riportato da Linkem, è a dir poco equivoco se non contrario a quanto previsto dalla normativa in materia: avendo esercitato il signor Spina il recesso dopo i 24 mesi, come regola, deve corrispondere solo i costi di dismissione della linea e non altro. Alla luce di ciò, può quindi contestare qualunque altro costo gli venga richiesto e che non rientri nella casistica prevista.