Coronavirus, ecco il testo del decreto: stop mutui, congedi di 15 giorni, rimborsi per biglietti cancellati

Atteso da due giorni, nella notte il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato  il decreto legge approvato dal governo: 25 miliardi per sostenere famiglie e imprese colpite dall’emergenza sanitaria.

Qui si può scaricare il testo completo del decreto Cura Italia.

Qui il link alla Gazzetta ufficiale con il testo entrato in vigore (il testo della GU è completo di tabelle e allegato I con i nuovi saldi di bilancio).

Più che un semplice decreto una vera e propria manovra finanziaria (100 pagine, 71 articoli) con all’interno molte misure per attutire i colpi dell’emergenza sanitaria.

Stop alle rate dei mutui, congedo parentale di 15 giorni al 50% della retribuzione per i genitori che hanno figli minori di 12 anni (o in alternativa un bonus baby sitter di 600 euro al mese – 1.000 per medici e infermieri) e poi patenti, tessere sanitarie, carte di identità scadute prorogate al 30 giugno 2020. Queste le misure principali per sostenere le famiglie contenute nel decreto legge Cura Italia approvato dal Consiglio dei ministri per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di Covid-19. Provvedimenti urgenti anche per sostenere lavoratori e imprese: maxi finanziamento per la cassa integrazione, bonus di 100 euro nella busta paga di marzo (parametrato ai giorni lavorati) per chi è costretto a lavorare in questi giorni (sarà concesso a chi guadagna meno di 40mila euro annui e sarà esentasse), sostegno di 600 euro per il mese di marzo per i liberi professionisti, partite Iva, impossibilitati a a lavorare. E ancora rimborso per i biglietti annullati a causa dell’emergenza Covid-19.

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Di seguito l’approfondimento di alcune misure anche con il contributo dell’Unc, l’Unione nazionale consumatori:

CONCERTI, SPETTACOLI TEATRALI, EVENTI VARI

Sono sospese in tutta Italia le manifestazioni organizzate e gli eventi in ogni luogo, sia pubblico sia privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri. In questi casi, per espressa previsione del decreto cura-Italia (art. 88, 2 comma), ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. I consumatori hanno quindi diritto al rimborso presentando, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione. Anche queste disposizioni si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020,quindi fino al 3 aprile.

RC-AUTO

Non è prevista, come precisa Facile.it,  alcuna sospensione del pagamento dei premi Rc auto e moto; bensì, fino alla data del 31 luglio 2020, si allunga da 15 a 30 giorni il periodo “entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.” La nuova norma riguarda tutto il territorio nazionale.

MUTUI

Secondo il decreto “cura-Italia” (Articolo 54), possono sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un periodo di 9 mesi (in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo previsto dall’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007) anche tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data), un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 come conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’Autorità.

REVISIONE AUTO

In considerazione dello stato di emergenza, il decreto cura-Italia ha autorizzato fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

SCADENZA DOCUMENTI/RINNOVI

Il decreto cura-Italia ha prorogato al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

ALBERGHI

Per espressa previsione del decreto cura-Italia (art. 88), le disposizioni di cui all’articolo 28 del dl 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno da svolgere entro il 3 aprile 2020. Ne consegue che chi aveva prenotato un albergo, ha diritto alla restituzione delle somme versate: insomma, l’albergatore non può trattenere l’anticipo o la caparra, non essendo il consumatore inadempiente. Anche chi aveva prenotato un hotel per lavoro, se non ritiene che sussistano comprovate esigenze per viaggiare, ha diritto alla restituzione di quanto versato. Come per i pacchetti turistici, ricordiamo che per i soggiorni prenotati oltre il 3 aprile 2020 (ad esempio vacanze estive), la normativa non consente attualmente di disdire questo tipo di viaggi.