I contribuenti che hanno commesso un errore formale nella domanda per la pace fiscale, hanno tempo fino al 31 maggio per sanarli ma entro quella data devono aver versato 200 euro per ogni annualità da condonare. Solo in questo modo avranno accesso alla sanatoria ed eviteranno sanzioni più pesanti. Tutti i dettagli nella circolare 11 che ha emanato oggi l’Agenzia delle entrate. Il secondo passo sarà poi quello di rimuovere le violazioni commesse entro il 2 marzo 2020, sia che si tratti di omissioni che di errori.
In particolare il documento dell’Agenzia si sofferma sull’ambito oggettivo di applicazione della misura, elencando le infrazioni, inosservanze e omissioni di natura formale ammesse alla definizione e quelle che – così come le violazioni sostanziali – restano fuori dalla definizione agevolata.
La regolarizzazione riguarda le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse, entro il 24 ottobre 2018, in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alle fonte e crediti d’imposta, che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo. Tra le violazioni definibili rientrano l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, la mancata o incompleta restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia, la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari, l’omessa comunicazione della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. Nessuna sanatoria, invece, per le violazioni sostanziali ossia quelle che hanno inciso sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo: esempio è l’omessa presentazione del modello F24 con saldo pari a zero, l’indicazione di componenti negativi indeducibili come nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti, la mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo, l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta.
Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente