Caro Salvagente, nel condominio dove abito la spesa per la pulizia delle scale viene ripartita in base ai millesimi di proprietà di ciascun partecipante. Lo stabilisce il regolamento redatto nel 1960. Alcuni condomini vorrebbero suddividere questa spesa in relazione al piano dove è ubicato l’appartamento. È possibile? La richiesta è legittima?
Lettera firmata
Quando si tratta di dividere le spese per la pulizia delle scale spesso nei condomini si scatenano contrasti e dissapori. Questo perché non sono sempre certi i criteri di ripartizione di questi oneri. Sul punto è intervenuta più volte la Corte di Cassazione e l’indirizzo più recente è quello secondo cui la ripartizione di questo tipo di spesa va fatta non in base ai millesimi di proprietà ma applicando il criterio dell’altezza del piano dal suolo, senza che possa attribuirsi rilevanza alla destinazione abitativa o meno delle singole unità immobiliari o alla consistenza dei nuclei familiari (sentenza n. 432 del 12/1/2007).
“La disposizione dell’art. 1124 c.c. concernente la ripartizione fra i condomini delle spese di manutenzione delle scale” ha precisato la Cassazione con la decisione 19 febbraio 1993 n. 2018, “riguarda le spese relative alla conservazione della cosa comune che si rendono necessarie a causa della naturale deteriorabilità della stessa per consentirne l’uso ed il godimento e che attengono a lavori periodici indispensabili per mantenere la cosa in efficienza. La disposizione non riguarda, pertanto, le spese di pulizia delle scale, alle quali i condomini sono tenuti a contribuire in ragione dell’utilità che la cosa comune è destinata a dare a ciascuno”.
E quindi, aggiungiamo, in base al principio generale fissato dall’art. 1123 secondo comma, c. c: se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Per esempio, il proprietario di un seminterrato non è tenuto a contribuire alle spese di pulizia delle scale, se non ha accesso agli altri piani. Il criterio di ripartizione delle spese destinate all’uso e al godimento di questa parte comune, comunque, può essere stabilito e modificato dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500 millesimi (Cass. 5/1/2001 n. 483). Nel caso della nostra lettrice, quindi, vale la disciplina contenuta nel regolamento che, se è di natura contrattuale, può essere modificata con il consenso unanime di tutti i condomini.
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