Conti correnti dormienti: c’è tempo fino a novembre per riavere le somme

C’è tempo fino a novembre per rivendicare le somme dormienti – si parla di 1,5 miliardi di euro – ovvero non movimentate da 20 anni e dimenticate dai proprietari o – spesso a loro insaputa – dagli eredi. I soldi “dormienti” si trovano oltre che nei conti correnti anche nei depositi, libretti di risparmio, azioni, obbligazioni, buoni fruttiferi, fondi comuni di investimento, nonché assegni circolari non riscossi.

Oltre un miliardo e mezzo “dimenticato”

Dal 2008, spiega in una lunga e dettagliata nota il Ctcu, il Centro di tutela consumatori e utenti di Bolzano,  all’apposito fondo presso il ministero dell’Economia e delle finanze (Mef) sono affluite le somme inutilizzate relative a strumenti di natura bancaria e finanziaria, non più movimentati dal titolare del rapporto o da suoi delegati per un tempo ininterrotto di 10 anni decorrenti dalla data di disponibilità delle somme. Secondo gli ultimi dati disponibili (ultimo Rendiconto generale della Corte dei Conti – 2016),  la giacenza di tale fondo dovrebbe ammontare ad oltre 1,574 miliardi di euro.

Il termine di prescrizione si applica trascorsi 10 anni da quando le somme, precedentemente non movimentate da altri 10 anni, risultano trasferite al Fondo, fatta eccezione per gli assegni circolari che hanno termini diversi di prescrizione (vedi box sotto). Ai 10 anni di “sonno” in banca o presso una società finanziaria si sommano ai 10 trascorsi al fondo Consap: scaduti i 20 anni, queste somme entrano disponibilità dello Stato che, stando alle dichiarazioni del governo sulla prossima manovra di bilancio, il miliardo e mezzo dovrebbe essere destinato a rimborsare le vittime dei recenti crack bancari.

Come scoprire se si è eredi (a propria insaputa)

Per verificare l’esistenza di un rapporto dormiente si può consultare la banca dati messa a disposizione da Consap Spa, ente a cui sono state affidate le procedure di rimborso. Le domande di rimborso possono poi essere presentate a Consap Spa per via telematica tramite Portale Unico (www.consap.it), oppure a mezzo raccomandata a/r ovvero raccomandata a mano presso la sede della società.

L’istanza di rimborso dei rapporti dormienti può essere inoltrata dagli aventi diritto a Consap senza dover ricorrere all’attività di intermediari. Tutte le richieste di rimborso devono però essere corredate dalla relativa attestazione di devoluzione delle somme al Fondo rilasciata dagli intermediari (art. 1 DPR 22.06.07, n. 116) e conforme al modello scaricabile dallo stesso sito della Consap.

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Cosa non viene rimborsato

Non è previsto il rimborso nei seguenti casi:

  • ai beneficiari degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita (polizze vita);
  • ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale;
  • ai beneficiari degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale di cui all’art. 84, comma 2 del Regio Decreto 21.12.1933, n. 1736;
  • agli ordinanti degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione decennale dalla data di emissione del titolo di cui all’art. 2946 c.c.