Caro Salvagente,
io sono una portatrice di handicap con ridotte o impedite capacità motorie riconosciuta dalla Commissione medica con la percentuale dell’80%, quindi mi è stata riconosciuta la Legge 104 articolo 3 comma 1. Volevo sapere se ho diritto all’agevolazione dell’Iva al 4% dovendo acquistare un’auto nuova.
Adele Funicola
Cara Adele, abbiamo girato la sua domanda al nostro esperto Paolo Onesti. Ecco la sua risposta
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Cara Adele, lei ha diritto all’acquisto con l’Iva agevolata a patto che nel decreto di riconoscimento della Legge 104 sia espressamente indicato che ha “ridotte o impedite capacità motorie”. L’acquisto dell’autovettura con Iva agevolata al 4%, la detrazione Irpef al 19% e l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione da parte di cittadini disabili in situazioni di gravità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 rientrano tra le “agevolazioni” spettanti per legge ai portatori di handicap e alle loro famiglie.
Ne possono usufruire:
- i cittadini non vedenti e i sordi,
- i disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento,
- i disabili con una grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- i disabili con ridotta o impedita capacità motoria.
I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono coloro che soffrono di grave handicap (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92) come certificato da verbale della Commissione per l’ accertamento dell’handicap presso la Asl.
Al fine di un’esatta distinzione tra le diverse categorie, i verbali di cui al punto 3 sono quelli in cui risulti accertato un handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportino una permanente limitazione della capacità di deambulare.
I disabili al punto 4 sono invece coloro che presentano una “ridotta o impedita” capacità motoria ma che non risultano contemporaneamente affetti da grave limitazione della capacità di camminare. Soltanto per questa ultima categoria, rappresentata al punto 4, il diritto all’agevolazione è condizionato dall’adattamento del veicolo e al fatto che i veicoli siano utilizzati in via esclusiva e prevalente a beneficio della persona disabile.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un familiare ovvero non possiede un reddito superiore a 2.840, 51 euro l’anno, può beneficiare dell’agevolazione lo stesso familiare che ha sostenuto o intende sostenere nell’interesse del disabile la spesa relativa all’acquisto dell’auto.
Oltre che per l’acquisto l’agevolazione Irpef spetta anche per le riparazioni del mezzo con esclusione delle spese di ordinaria manutenzione e se effettuate entro i primi 4 anni dall’acquisto dell’auto.