Caro Salvagente, ho ricevuto una cartella esattoriale per il pagamento di una multa del 1999, notificata il 6/9/2001 di 90 euro circa e di un bollo auto anno 1999 notificato 17/2/2006. Ma non è prescritto il tutto in base alla sentenza di cassazione 20425 del 2017?
Lorenzo Mammarella
Caro Lorenzo, la Cassazione ha confermato che il termine di prescrizione del bollo auto è di 3 anni: la “scadenza” per un avviso di accertamento tempestivo da parte della Regione è dunque il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui si riferisce la somma contestata. Se l’avviso è andato oltre questo termine, il pagamento è prescritto.
Se invece l’avviso è stato notificato entro i 3 anni, ma il destinatario non ha né pagato né impugnato l’atto, la successiva cartella esattoriale può essere notificata entro 5 anni, e non entro 10 anni come sostenuto da alcune Regioni.
Per quanto riguarda la multa, invece, il termine di prescrizione è di 5 anni dalla commessa violazione o dalla notifica del verbale.
In entrambi i casi (bollo auto e multa), per far valere la prescrizione occorre impugnare la cartella davanti al giudice di pace (entro 30 giorni) o al prefetto (entro 60 giorni).