Se volete viaggiare con Grandi Navi Veloci, dovete essere all’altezza del nome della compagnia, ovvero dovete essere veloci anche voi!
Questo è l’insegnamento che ha tratto una famiglia siciliana dall’esperienza appena vissuta. Ve la raccontiamo. Prenotato il viaggio sulla tratta Termini Imerese – Civitavecchia con partenza a mezzanotte, qualche giorno prima vengono avvisati che l’orario è spostato all’una e mezza di notte, ma possono comunque procedere al check-in e imbarcarsi dalle 21,30 in poi.
Provenendo da una città che dista circa 100 chilometri dal porto siciliano, la coppia con una bambina si organizza per partire calcolando il tempo necessario per arrivare puntuale all’imbarco delle 21,30.
Ma mentre sono in viaggio (la strada da fare è una statale trafficata e impegnativa), ecco che arriva la sorpresa: un messaggio li avverte che la partenza è anticipata alle 22,00 con check-in e imbarco alle 20,00. A questo punto rischiano di perdere la nave (la successiva sarebbe partita due giorni dopo) e quindi non resta che pigiare sull’acceleratore, con tutti i rischi che ne conseguono.
“Siamo arrivati per un pelo – ci hanno raccontato – ma con il cuore in gola!”.
Ecco i diritti dei viaggiatori
Costretti, dunque, ad una corsa contro il tempo, ci siamo chiesti quali diritti possono azionare mei confronti di GNV i nostri lettori in questa situazione. E soprattutto cosa sarebbe successo se non fossero riusciti a raggiungere il porto e imbarcarsi per tempo.
Abbiamo girato le domande all’avvocato Carmelo Calì di Confconsumatori Sicilia che così ci ha risposto: “L’organizzazione del viaggio a dir poco schizofrenica alla fine porta al paradossale risultato che non solo non vi é stato ritardo, ma addirittura una partenza anticipata. Ma se non sussistono i presupposti per chiedere la compensazione pecuniaria per il ritardo di cui al Regolamento Comunitario n. 1177/2010 ai passeggeri spetta in ogni caso il risarcimento del danno per quanto accaduto. Lo stesso regolamento, infatti, prevede che resta impregiudicato il diritto dei passeggeri di rivolgersi ai giudici nazionali, secondo la legislazione nazionale, per ottenere risarcimenti. Ora risulta evidente che vi sia stata una palese violazione degli obblighi contrattuali da parte della compagnia di navigazione sotto diversi profili. Quanto accaduto va oltre ogni ragionevole dovere di diligenza.
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Per tali motivi il risarcimento sarebbe spettato ancor più se i passeggeri, malauguratamente per loro, non fossero arrivati in tempo per partire. Avrebbero avuto diritto, infatti, al rimborso dei biglietti acquistati e non utilizzati, nonché quello delle spese di trasporto di qualsiasi tipo che a questo punto avrebbero scelto per raggiungere la località della loro vacanza. Oltre le eventuali spese corrisposte invano a causa del disservizio, ad esempio il pagamento di una notte di albergo non usufruita a causa del ritardo con cui sarebbero arrivati a destinazione.
Infine i danni non patrimoniali da vacanza rovinata. Questi ultimi spettano anche per quanto effettivamente accaduto perché aver costretto delle persone a percorrere in auto la distanza con il porto temendo di perdere la nave e quindi le vacanze ha comunque rilevanza, e non secondaria”.