Il rilascio dei certificati medici per attività sportiva non agonistica non dovrebbe essere appannaggio dei soli medici di medicina generale, pediatri e medici sportivi. A dirlo è l’Antitrust che ha inviato una segnalazione al Parlamento nella quale definisce “non giustificata” e anti-concorrenziale la riserva contenta nella legge 98 dl 2013.
“Le vigenti previsioni normative appaiono ingiustificatamente restrittive della concorrenza (tra professionisti medici) – scrive l’Autorità – in quanto idonee a determinare una riserva in favore solo di alcune categorie di medici in relazione a un’attività che, per quanto circoscritta, è comunque svolta a titolo oneroso per il paziente/consumatore. Una maggiore concorrenza tra medici nella fornitura di tale prestazione professionale potrebbe portare, dunque, a un significativo ampliamento delle possibilità di scelta da parte del paziente in merito al professionista cui rivolgersi, nonché a significativi benefici sotto il profilo dei costi economici sostenuti dal paziente stesso”. E continua. “La predetta riserva, peraltro – spiega l’Agcm – non appare giustificata alla luce del fatto che le verifiche richieste al professionista per il rilascio del certificato in questione non appaiono prerogative specifiche delle categorie di medici individuate dalla normativa segnalata (si tratta difatti di effettuare l’anamnesi e l’esame obiettivo del paziente con una misurazione della sua pressione), potendo le stesse essere effettuate anche dagli altri professionisti medici”.
L’Autorità invita, dunque, il Parlamento a rimuovere la restrizione. Tra l’altro, quella dei certificati medici per attività non agonistica è sempre motivo di discussione tra genitori e responsabili di palestre e simili, dal momento che la legge lascia molto spazio alla discrezionalità e non è molto chiaro quando il certificato di sana e robusta costituzione è necessario. Per fare chiarezza, il Coni lo scorso anno è intervenuto nella vicenda con una circolare.
Chi ha l’obbligo (e chi no)
Secondo il Coni a fare la differenza è se lo sport viene praticato in una struttura dove l’attività è “regolamentata” ovvero dove gli allenamenti, gli sforzi e l’impegno fisico, sono “dettati” dalla Federazione di appartenenza: in questo caso occorre il certificato.
Se invece si frequenta un corso di nuoto in una piscina non affiliata alla Fin, Federazione italiana nuoto, piuttosto che si giochi a basket in una squadra non tesserata Fip, Federazione italiana pallacanestro, non c’è obbligo di portare il certificato medico.
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Esentati la dama, il bridge e il tiro con l’arco
La circolare prevede anche delle esenzioni dall’obbligo di presentare il certificato.
Specifica il Coni: “I tesserati delle seguenti categorie non sono obbligati alla certificazione sanitaria, anche se è raccomandato un controllo medico:
– Sport di Tiro (tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco, tiro dinamico sportivo)
– Biliardo sportivo
– Bocce (ad eccezione della specialità volo di tiro veloce)
– Bowling
– Bridge
– Dama
– Giochi e sport tradizionali (discipline regolamentare dalla Figest)
– Golf
– Pesca sportiva di superficie (ad eccezione della pesca d’altura)
– Scacchi
– Curling
Inoltre sono compresi nella categoria esonerata dall’obbligo del certificato medico anche le attività facenti capo a federazioni sportive nazionali il cui impegno fisico è minimo (aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate, attività sportiva cinotecnica)”.