Caro Salvagente,
sono un dipendente a tempo indeterminato assunto nel maggio del 1977 dell’amministrazione regionale sarda. Fino al 30/04/2016 sono stato iscritto all’Inps c/o gestione Lavoratori Dipendenti e nel fondo FPLD ma dal 1° maggio 2016 l’Inps impone alla Agenzia Regionale della Sardegna “FORESTAS” la nostra iscrizione c/o ex INPDAP-CPDEL. Devo provvedere alla ricongiunzione dei contributi e nel caso, per avere una pensione unica, devo pagare io?
Caro Antonello,
abbiamo chiesto di fornirle dei chiarimenti al nostro esperto di pensioni Paolo Onesti che ogni mese sul giornale cartaceo aiuta i nostri lettori. Ecco cosa ci ha risposto:
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In Italia non vige il principio “in automatico” di contribuzione unica né è servito allo scopo, dal gennaio 1996, il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Un groviglio di Enti previdenziali, se ne calcolarono al tempo più di 50, ai quali il lavoratore iscritto paga i contributi e, a requisiti raggiunti, si matura il diritto alla pensione. La trasformazione di tali Enti in persona giuridica non ne ha pregiudicato la funzione pubblica (Sentenza Corte Costituzionale n. 248 del 18 luglio 1997). Nonostante la confusione che potrebbe crearsi in considerazione dei requisiti, regole e prestazioni diversi tra ente ed ente, le norme attualmente in vigore ai fini di un’unica pensione consentono tre “percorsi” alternativi in base ai quali il lavoratore deve farsi i proprio conti valutando costi e benefici concreti o solo apparenti.
In applicazione della legge n. 122/2010, dal 1° luglio 2010 sono state soppresse tutte le disposizioni di miglior favore che consentivano ricongiunzioni gratuite ai pubblici dipendenti e che avevano creato un’evidente disparità di trattamento fra lavoratori del settore privato e quello pubblico. Unica eccezione riguarda coloro che, dipendenti del “parastato”, abbiano cessato il servizio entro il 30 luglio 2010 senza avere maturato il diritto a pensione.
Con la ricongiunzione il lavoratore iscritto durante la vita lavorativa a più casse o gestioni previdenziali può accentrare onerosamente ovvero a proprie spese tutti gli spezzoni contributivi in un’unica gestione di appartenenza, quasi sempre l’ultima e pertanto più “favorevole”. Spetterà quindi a quest’ultima, in base alle proprie norme, verificare il diritto e la successiva liquidazione del trattamento pensionistico spettante.
Altra opzione, e forse il più penalizzante, è costituita dalla “totalizzazione” che consente di maturare il diritto a pensione accorpando tutti i diversi spezzoni contributivi giacenti presso diverse casse o gestioni. Ogni singola gestione calcolerà la quota-parte a proprio carico e toccherà sempre all’Inps provvedere al pagamento del trattamento dovuto e calcolato interamente con il sistema contributivo.
Ultima “scelta” possibile è il cosiddetto “cumulo gratuito” che, in analogia con le prime due opzioni, consente l’accentramento di più spezzoni contributivi ai fini della determinazione del diritto alla pensione (di vecchiaia o anticipata o di inabilità o ai superstiti) e della sua misura. Il pagamento della pensione spetterà all’Inps e sarà composto dal pro-quota spettante ad ogni singola gestione di appartenenza in riferimento ai periodi di iscrizione e alle rispettive regole di calcolo contributivo e/o retributivo.
Nel caso del nostro lettore la circolare Inps che il nostro lettore bene ha fatto ad allegare si “puntualizza” come l’applicazione del CCNL “….. rilevi solo ai fini della disciplina del rapporto di lavoro e non anche ai fini previdenziali”. Così stando le cose ci sarebbe poco da aggiungere. Ma ogni norma in materia di lavoro e di previdenza può essere riconsiderata e impugnata sulla base di considerazioni giuridicamente sostenibili. A nostro avviso sarebbe comunque consigliabile coinvolgere sulla questione l’ufficio legale del proprio sindacato di categoria e magari, ma solo sussistendone le condizioni, promuovere un’azione di principio finalizzata ad un’interpretazione autentica del dettato legislativo.