Gli accordi di lunga durata tra la Fifa e la Uefa da una parte – organizzatori delle Coppa del mondo e della coppa europea – e Panini dall’altra non sono distorsivi del mercato delle figurine. La decisione arriva dal Tribunale Ue e mette così al riparo gli affari dello storico marchio italiano delle figurine, contro il quale si era mossa la concorrente Topps (grande gruppo americano che produce anche caramelle). Topps lamentava che “a seguito degli accordi esclusivi di lunga durata concessi a Panini dagli organizzatori degli eventi calcistici internazionali (Coppa del mondo FIFA e Coppa UEFA) a Topps e ad altre imprese sarebbe stato impedito di entrare su questi due grandi mercati. Topps lamenta anche l’imposizione, da parte di Panini, di obblighi esclusivi di acquisto ai suoi distributori. Da tutto questo deriverebbe, secondo Topps un abuso di posizione dominante di Panini”. Per questo motivo, la società ha alla Commissione di porre rimedio a tale distorsione della concorrenza. Poiché la Commissione ha respinto il ricorso di Topps, quest’ultima si è allora rivolta al Tribunale dell’Unione europea.
Con sentenza odierna, il Tribunale rigetta il ricorso di Topps affermando che la Commissione non ha commesso errori dal momento che il mercato in questione non doveva essere limitato agli adesivi e figurine collezionabili inerenti la Coppa del mondo o la Coppa UEFA, ma doveva ricomprendere l’insieme degli oggetti da collezione relativi al calcio e ad altri temi. Ne consegue che le collezioni di Coppa del Mondo e di UEFA non costituirebbero un ambito a sé stante per il fatto che Panini applicherebbe a tali due collezioni un prezzo superiore del 20 o del 30% rispetto a quello delle altre collezioni. Il Tribunale constata, in effetti, che l’evoluzione dei prezzi nel tempo delle collezioni Coppa del mondo e Coppa UEFA, almeno in certi Stati membri, è simile a quella di altre collezioni, e che l’aumento del numero di adesivi o di figurine per completare queste due collezioni si può spiegare con il numero importante di squadre e di giocatori.
Il Tribunale conferma, poi, l’analisi della Commissione, secondo la quale la durata degli accordi esclusivi conclusi da Panini non sembra irragionevolmente lunga né sembra condurre alla preclusione anticoncorrenziale delle imprese concorrenti di Panini: in effetti, il mercato degli adesivi e delle figurine è caratterizzato dalla presenza di numerosi concorrenti di Panini che possono partecipare alle gare per l’acquisizione delle licenze. E d’altronde la stessa Topps ne ha vinte diverse.
Il Tribunale, dunque, ritiene non esservi un effetto preclusivo del mercato, tanto più che gli accordi di licenza conclusi nella specie hanno generalmente una durata di quattro anni. Inoltre, il Tribunale rileva che non vi è prova del fatto che Panini imporrebbe un obbligo di esclusiva ai dettaglianti della sua rete di distribuzione nel territorio dell’Unione. Al contrario, emerge dall’inchiesta della Commissione che nessuna clausola d’esclusiva è stata imposta a valle della catena di distribuzione.
Sul preteso abuso di posizione dominante, il Tribunale ritiene scarsamente probabile che Panini disponga di un privilegio sul mercato, il quale, anzi, si caratterizza per l’elevato numero delle imprese concorrenti. In sintesi, il Tribunale conferma l’analisi della Commissione, secondo la quale la concorrenza nel mercato degli adesivi e delle figurine da collezionare non è stata falsata a beneficio di Panini.
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