C’è tempo fino al 23 gennaio per aderire alla “rottamazione” delle cartelle Equitalia (tasse e multe comprese) e per farlo occorre presentare la domanda scaricando il l’appostivo modulo (clicca qui) o ritirarlo presso uno sportello della società di riscossione. Nel numero in edicola il 24 novembre il Test-Salvagente dedica una mini-guida alla “definizione agevolata” prevista dal decreto fiscale 193/2016 attraverso la quale sulle tasse non si verseranno sanzioni e interessi di mora e sulle multe verranno “scontate” le maggiorazioni e gli interessi di mora.
Le faq
Ecco le principali risposte alle domande più frequenti dei contribuenti da parte della società .
Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?
La definizione agevolata (la cosiddetta rottamazione delle cartelle) prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015.
Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta o arriva una comunicazione direttamente da Equitalia?
Bisogna presentare una dichiarazione attraverso un modulo (Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata) che è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e presso tutti gli sportelli di Equitalia. Entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del decreto legge n. 193/2016 in Gazzetta Ufficiale) Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento.
Fino a quando si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?
La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 23 gennaio 2017.
Dove si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?
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Il modulo può essere consegnato allo sportello oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito www.gruppoequitalia.it.
Cosa deve pagare chi aderisce alla definizione agevolata?
Chi aderisce pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Si paga in una unica soluzione oppure si può pagare anche a rate?
Cosa succede se non si paga una rata o si paga in ritardo?