Arrivano in questi giorni le prime bollette elettriche con la prima – corposa – tranche di canone Rai 2016 di 70 euro.
Il canone Rai è dovuto da chiunque possegga “uno o più apparecchi atti o adattabili alle ricezione delle trasmissioni radiotelevisive” e da quest’anno il possesso del televisore si presume dall’esistenza di utenza elettrica residenziale, la D2 (potenza inferiore a 3kW), “nel luogo dove il soggetto ha la residenza anagrafica“.
Entro il 16 maggio andava presentata all’Agenzia delle Entrate la richiesta di esenzione (non possesso del televisore, il canone lo paga già il coniuge, ecc…) per l’intero anno compilando la Dichiarazione sostitutiva ed entro il 30 giugno quella per non pagare nel secondo semestre dell’anno. Mentre solo il 5 giugno scorso è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dello Sviluppo economico (n. 94 del 13/5/2016) che disciplina tutta la partita del canone in bolletta compreso l’iter dei rimborsi. L’articolo 6 comma 2 stabilisce che l’Agenzia delle Entrate ha 60 giorni di tempo (ovvero entro il prossimo 5 agosto prossimo) per stabilire la procedura esatta dei rimborsi.
L’iter ancora in alto mare
L’avvocato Emmanuela Bertucci dell’Aduc è un’attenta osservatrice delle criticità del canone Rai: “Ad oggi non abbiamo ancora una procedura formalizzata per chiedere i rimborsi visto che siamo in attesa del provvedimento delle Entrate. Tuttavia lo stesso decreto stabilisce i criteri per chiedere la restituzione di un addebito illegittimo”. L’utente se si accorge che gli sono stati imputati i 70 euro deve – in linea generale in attesa dell’iter ufficiale – presentare una richiesta all’Agenzia delle Entrate la quale valutera se accogliere o meno l’istanza. Se la accoglie lo comunica alla società eletttrica che entro 45 giorni dovrà accreditare sulla prima bolletta utile l’importo addebitato illegittimamente.
Senza dichiarazione nessuna restituzione
“Questa è la filiera che dovrebbe essere seguita”, precisa la Bertucci che mette avanti le mani. “A mio giudizio l’Agenzia per valutare l’accoglimento della richiesta controllerà la documentazione inviata dall’utente, ovvero la Dichiarazione sostitutiva. Mettiamo che non ha il tvcolor e non ha presentato la richiesta di esenzione per il 2016 dovrà pagare per il canone”.
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Discorso diverso per chi è nella condizione “il canone lo paga già il coniuge”: “In questo caso – aggiunge l’esperta dell’Aduc – occorre riempiere il quadro B della Dichiarazione sostitutiva e la normativa sul canone non stabilisce dei termini di scadenza: possiamo prensentarli anche ora”. Quindi nel caso malaugurato in cui si verifica un doppio addebito in famiglia (due utenze elettriche oppure magari presenza di una recente voltura) possiamo presentare la richiesta di esenzione e chiedere il rimborso di quanto imputato e non dovuto.
Nel dubbio? Scorporare il pagamento
Possiamo infine essere chiamati a versare il canone tramite la bolletta pur avendo un’utenza non residente come abbiamo descritto qualche giorno fa. “In casi come questo – spiega la Bertucci – possiamo scorporare la cifra imputata al canone e pagare compilando un bollettino in bianco solo l’importo relativo al consumo elettrico. Dopodichè occorre inviare due raccomandate: una al fornitore di energia e una all’Agenzia delle Entrate. Bisognerà comunicare che il canone non è dovuto e spiegare i motivi (ho un utenza non residenziale, lo paga il coniuge, ecc…), specificare che la cifra versata deve essere imputata al pagamento del consumo elettrico“.
L’Unc chiede all’Agenzia delle Entrate di emanare entro luglio il provvedimento sui rimborsi previsto dal decreto entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 5 giugno scorso. “Chiediamo – dice Massimiliano Dona segretario generale dell’Unc – che il decreto non preveda solo come chiedere il rimborso dopo che i soldi sono già stati indebitamente riscossi, ma anche cosa devono fare gli utenti per evitare il prelievo del canone non dovuto. Ecco perché il decreto deve essere emanato prima che comincino ad arrivare le bollette della luce di luglio”.