I due bonus fiscali sulle ristrutturazioni e risparmio energetico sono molto gettonati. Spesso però, capita di ricevere da parte dei contribuenti informazioni su chi e come si può accedere a queste due agevolazioni. Vediamo allora di fare un po’ di chiarezza.
Benefici non solo per i proprietari
L’applicazione del beneficio non si limita al solo titolare dell’immobile, ma coinvolge tutta una serie di altre persone che non necessariamente lo hanno acquistato. La normativa parla infatti di titolari e detentori. Per l’esattezza, si legge sulla guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate, “l’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese”. Oltre ai proprietari, i beneficiari possono essere:
- nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ora, tralasciando i casi molto meno frequenti, da questa lista potrebbe già saltare agli occhi l’eventuale coesistenza tra un nudo proprietario e l’usufruttuario, classica situazione che spesso e volentieri si verifica tra i figli e i genitori anziani, i quali, mantenendo l’usufrutto, cedono al figlio la nuda proprietà dell’immobile vita natural durante. Ebbene, stando così le cose, sia gli uni (usufruttuari) che gli altri (nudi proprietari) potrebbero accedere ai bonus, dimostrando chiaramente di aver sostenuto le spese. Non importa in questo caso che il nudo proprietario o l’usufruttuario vivano nell’immobile dove si sono svolti gli interventi, perché il beneficio ha comunque valore, a prescindere da dove si abbiano il domicilio o la residenza. Quello che realmente conta è il sussistere del possesso o del diritto sull’immobile.
Detrazioni anche per inquilini e comodatari
Altro caso è quello degli inquilini, che in qualità di titolari del contratto di locazione, e sobbarcandosi le spese di ristrutturazione dell’immobile, o magari quelle condominiali, hanno tutto il diritto a farsi applicare le detrazioni spettanti. Anche i comodatari hanno diritto al beneficio. La condizione del comodato dovrà chiaramente risultare da un atto registrato, ma a parte questo le regole per accedere al bonus saranno le stesse di sempre, e cioè: fatture intestate, eventuali permessi edilizi e bonifici “parlanti” da cui risultino: a) la causale normativa; b) il codice fiscale del comodatario; c) quello della ditta pagata (o la partita Iva).
Per altro, questa soluzione del comodato, potrebbe tornare utile nel caso (molto frequente) delle coppie non coniugate che però convivono, per le quali, non sussistendo il vincolo matrimoniale, sarebbe impossibile applicare la regola che vuole anche il “familiare convivente” del possessore/detentore tra i papabili destinatari delle detrazioni al 50 e 65%.
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L’ipotesi di una coppia convivente
Quindi, ipotizzando una coppia convivente, non sposata, nella quale solo un componente sia possessore dell’immobile, ma le spese di intervento vengano sostenute interamente dall’altra persona, l’unica possibilità che questa persona avrebbe di farsi applicare la detrazione sarebbe quella di risultare comodataria dell’immobile.
Il problema è che molte coppie si pongono il problema solo a cose fatte, quando i lavori sono ormai ultimati e le spese già pagate. In questi casi, infatti, non servirebbe a nulla registrare ex post il comodato a favore del compagno o della compagna convivente. La cosa va dunque pianificata prima: si registra innanzitutto il comodato, poi si cominciano i lavori, il comodatario a quel punto li paga e può tranquillamente richiedere la detrazione, questo perché la situazione di comodato deve già sussistere al momento dei lavori, la cui data di inizio potrà essere certificata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a meno che non vi sia un titolo abilitativo rilasciato dal Comune che riporti una data successiva a quella della registrazione del comodato.