Omicidio stradale: pene fino a 18 anni e test coattivi per alcol e droga

L’omicidio stradale è legge ed è entrata in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La legge punisce, con pene che possono arrivare fino a 18 anni, chi causa la morte di una persona in seguito a un incidente stradale. Le nuove prescrizioni si applicheranno agli incidenti successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge appena varata.

Tra le novità più rilevanti vi è la possibilità attribuita al magistrato di ordinare prelievi coattivi (anche verbalmente, confermandoli per iscritto in un secondo momento), nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi spontaneamente a test su alcol e droga. Anche l’arresto in flagranza di reato subisce delle modifiche: adesso sarà infatti obbligatorio (e non più facoltativo) in caso di omicidio collegato all’uso di alcol e droga. Sarà invece sempre escluso per il guidatore che causa solo lesioni e presta soccorso alla vittima.

Inoltre, la nuova normativa introduce, oltre all’omicidio stradale, altri due reati di nuovo conio: la fuga del conducente in caso di omicidio stradale e in caso di lesioni personali stradali.

Vediamo dunque qual è il volto del nuovo reato.

RESTA UN ILLECITO PENALE COLPOSO

Innanzitutto, la nuova figura dell’omicidio stradale assorbe l’attuale omicidio colposo commesso con l’aggravante della violazione delle regole sulla circolazione stradale. L’illecito resta dunque di natura “colposa”, anche se nelle situazioni ritenute più gravi le pene sono state molto inasprite.

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LE PENE-BASE

Questo il periodo di reclusione previsto per le fattispecie meno gravi:
in caso di omicidio stradale “semplice” (cioè collegato alla violazione di generiche norme sulla circolazione) la reclusione è dai 2 ai 7 anni (invariata rispetto alla previsione attuale);
in caso di lesioni gravi, da 3 mesi a 1 anno;
in caso di lesioni gravissime, da 1 a 3 anni;
in caso di lesioni personali “semplici”, il minimo di reclusione sale da 3 a 6 mesi.

PUNIZIONI SEVERE PER INCIDENTI DOVUTI AD ALCOL E DROGA

Per le ipotesi più gravi, le pene si fanno più severe:
in caso di omicidio stradale conseguente alla guida in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico oltre 1,5 g/l) o sotto l’effetto di droga o, ancora, quando l’ebbrezza è media (da 0,51 a 0,8 g/l) in un conducente professionista, la reclusione è dagli 8 ai 12 anni;
in caso di lesioni gravi, da 3 a 5 anni;
in caso di lesioni gravissime, da 4 a 7 anni.

In altre 8 ipotesi la legge ha individuato delle gravi violazioni del codice stradale che danno luogo a pene ancora diverse.
Le ipotesi prese in considerazione dal testo normativo sono: l’ebbrezza “media”, l’eccesso di velocità (in centro urbano in caso di velocità almeno doppia a quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h; e in strade extraurbane velocità superiore di almeno 50 km/h), il passaggio con il rosso, il contromano, l’inversione in corrispondenza o nelle vicinanze di curve, dossi o incroci, il sorpasso sulle strisce pedonali e il sorpasso con striscia continua.
Per tutte queste ipotesi, se la violazione causa l’omicidio di una persona, la reclusione è da 5 a 10 anni;
se causa lesioni gravi, da 1 anno e 6 mesi a 3 anni;
se causa lesioni gravissime, da 2 a 4 anni.

LE AGGRAVANTI

Le pene-base aumentano in presenza di situazioni aggravanti come la guida senza patente (mai presa, sospesa o revocata) o in assenza di assicurazione.
Aumenti fino al triplo – ma sempre entro il limite massimo di 18 anni di reclusione – sono previsti se ci sono più vittime (morti o feriti).

Anche la fuga del responsabile dell’incidente inciderà sulla quantificazione della pena, con un aumento della pena-base che andrà da 1/3 a 2/3. Inoltre, se il guidatore in fuga ha causato la morte della vittima, la reclusione non potrà essere inferiore a 5 anni; se ha causato lesioni, la pena minima sarà di 3 anni.

PENE DIMEZZATE

Se c’è concorso di colpa (morte e lesioni sono in parte attribuibili anche al comportamento della vittima o di terze parti, come ad esempio il gestore della strada), la pena prevista per il reato sarà dimezzata.