L’indennità di accompagnamento non può essere conteggiata come reddito. Il Consiglio di Stato da nuovamente ragione al Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi (dopo il Tar del Lazio) che aveva proposto ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio avverso il nuovo sistema di calcolo dell’Isee previsto dal Dpcm 159 del 2013 che voleva, tra l’altro, ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili. Già il Tar del Lazio aveva accolto la richiesta dei cittadini e delle associazioni, ma contro le decisioni del tribunale amministrativo avevano presentato ricorso al Consiglio di Stato la Presidenza del Consiglio, il ministero del Lavoro e il ministero dell’Economia. Adesso il Consiglio di Stato ha respinto l’appello confermando che le indennità previste per la disabilità non devono essere conteggiate come reddito.
“Deve il Collegio condividere – si legge nella sentenza di oggi – l’affermazione degli appellanti incidentali quando dicono che ‘ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito – come se fosse un lavoro o un patrimonio – e i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni non un sostegno al disabile, ma una ‘remunerazione’ del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l’art. 3 della Costituzione”. In pratica, le provvidenze economiche previste per la disabilità non possono e non devono essere conteggiate come reddito.