La negoziazione assistita, in caso di separazioni e divorzi si fa più agile.
Diverse le novità intervenute in questi giorni che rendono l’iter stragiudiziale più semplice e inclusivo. Vediamole.
L’art.12 della L. 162/2014 ha previsto che i coniugi possono regolare direttamente tra loro – con la sola presenza facoltativa di un avvocato – la separazione, il divorzio e la modifica alle condizioni di separazione e divorzio a patto che non ci siano figli e che l'”accordo non preveda atti di trasferimento patrimoniale”.
La circolare n.6/15 del ministero dell’Interno uscita negli ultimi giorni di aprile permette di superare la limitazione dell’interpretazione presente nelle circolari 16 e 19 del 2014 che avevano escluso dalla possibilità di raggiungere un accordo diretto i coniugi che avessero un figlio da tutelare anche se questo non fosse nato dalla loro unione ma fosse il frutto di un’unione avuta con altro compagno/a. Ora la Circolare chiarisce che la presenza di figli avuti da precedenti matrimoni o unioni non ostacolano l’applicabilità dell’art. 12. Così come è stata superata la limitazione dell’assenza di disposizioni che “contenessero patti di trasferimento patrimoniale”.
Nelle prime interpretazioni emergeva che l’Ufficiale di Stato Civile non potesse recepire gli accordi che contenessero la previsione di un importo mensile quale assegno separativo o divorzile (individuato come patto di trasferimento mobiliare) concordato tra le due parti. Queste limitazioni riducevano di gran lunga il numero di chi avrebbe potuto usufruire del nuovo iter stragiudiziale. Ora anche questo impasse viene superata dalla Circolare n.6 che permette la presenza dell’assegno mensile.
La circolare, inoltre, risolve altre due incertezze a livello pratico, ma di grande rilievo: nel caso in cui la coppia sceglie la negoziazione assistita per separarsi e/o divorziare in presenza di figli degli stessi -ex art.6 della L.162 – e laddove vige la presenza e la tutela di due avvocati, non è più necessaria la presenza in contemporanea di entrambi al momento della presentazione degli accordi all’ufficiale di stato civile – pena la sanzione all’avvocato non presente. Il ministero ritiene sufficiente la presenza di almeno uno dei due legali che abbia assistito e autenticato la sottoscrizione dell’accordo. Infine il conteggio esatto dei dieci giorni dopo i quali scatta la sanzione in capo all’avvocato che deposita in ritardo gli accordi decorre dalla data della comunicazione a cui è obbligato il PM.