È partita lunedì 11 maggio la possibilità di richiedere l’assegno di natalità, meglio conosciuto come bonus bebè che assicura, a chi ha un basso reddito, un contributo mensile di 80 euro (che raddoppia fino a 160 per i nuclei familiari più poveri) per i primi tre anni di vita del bambino. Si stima che a chiedere il contributo all’Inps saranno poco più di 400mila nuclei familiari.
I requisiti
Per poter usufruire di questa agevolazione è necessario rientrare in determinati parametri.
Innanzitutto l’assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
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Poi, il reddito: il bonus bebè di 80 euro mensili spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25.000 euro. Per chi ha un reddito familiare ai fini Isee inferiore a 7.000 euro l’anno, il bonus è di 160 euro al mese per nuovo nato, mentre non ci sono limiti di reddito per le famiglie numerose, dal quinto figlio in poi.
In tutti i casi l’assegno può essere cumulato con altre erogazioni sociali e di aiuto alla famiglia (compresi i famosi 80 euro per i lavoratori dipendenti e il voucher maternità) e non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Quanto ai requisiti soggettivi dei richiedenti, possono accedere al bonus sia i cittadini italiani e comunitari residenti in Italia, che quelli extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo, che siano conviventi con il figlio per il quale si richiede l’assegno.
La domanda
Per richiedere il bonus bebè è necessario preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu). È inoltre necessario che il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo sia presente nel nucleo familiare indicato nella Dsu, e pertanto, per il bonus bebè 2015, non possono essere utilizzate le Dsu presentate nel 2014 (in ogni caso è bene sapere che la Dsu scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione, per cui, decorso tale termine, non si può utilizzare la Dsu scaduta ma occorre presentarne un’altra).
La domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. L’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
In via transitoria – considerato che il beneficio è in vigore dal 1° gennaio 2015 – per le nascite, adozioni e affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015 (data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha dettato le norme attuative del bonus bebè), il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre da tale data e scade, quindi, il 27 luglio 2015.
In ogni caso, qualora la domanda sia presentata oltre il termine di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
- WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line);
- Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Il servizio d’invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè.
Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it è disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.
Per ulteriori dettagli vedi la circolare Inps n. 93 dell’8 maggio 2015.