La mensa scolastica rientra tra le detrazioni per le spese di istruzione sostenute per ciascun figlio. Dopo i timori delle settimane passate, quando molti Caf non accettavano i bollettini per certificare lo sconto fiscale, l’Agenzia delle Entrate nella circolare 18/E del 06 maggio scorso ha precisato che: “Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere oggettivamente comprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado” – previste dall’articolo15, comma 1,lett. e-bis del Tuir – e quindi detraibili anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola”.
Servono i documenti di pagamento
I dubbi dei Centre di assistenza fiscali erano sorti in considerazione del fatto che le tariffe per la mensa non sono deliberate dalle scuole, ma dal Comune e gli introiti finiscono nelle casse comunali e non alla scuola. Ora però grazie al chiarimento dell’Agenzia delle Entrate non dovrebbero più sorgere dubbi: la mensa rientra tra le spese scolastiche (tetto massimo 400 euro) detraibili al 19% per ciascun figlio.
La circolare del fisco precisa inoltre: “Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio – e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno“.
A quale genitore spetta lo sconto?
Ma a chi spetta la detrazione della mensa? La risposta è ancora nella circolare: “La detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e che nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Considerato, tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o a entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima”.