Stop anatocismo, le richieste dei consumatori a BankItalia

Le associazioni dei consumatori chiedono a Banca d’Italia che nella nuova normativa sull’anatocismo, che entrerà in vigore dal primo gennaio 2016, venga confermato: il diviteto di anatocismo, in vigore dal gennaio 2014; che gli interessi passivi vengano contabilizzati annulmente e non più ogni trimestre; la previsione del termine minimo di 60 giorni per il pagamento degli interessi. Dodici organizzazioni – tra le quali Movimento consumatori che forte della campagna “Stop anatocismo” ha fatto condannare ben 10 istituti di credito – hanno partecipato alla consultazione pubblica aperta da palazzo Kock sulla bozza di delibera del Cicr che attua il nuovo articolo 120 del Tun, il Testo unico bancario, che dal primo gennaio 2014 vieta l’anatocismo nei rapporti bancari.

Mai più interessi su interessi

La consultazione si è chiusa venerdì scorso e la Banca d’Italia ora dovrà valutare se e come modificare la bozza di delibera alla luce delle proposte di modifica raccolte. Ma in concreto come dovrebbero funzionare le nuove regole alla luce delle osservazioni presentate dai consumatori? Ci aiuta l’avvocato Paolo Fiorio del Movimento consumatori: “Noi chiediamo che l’anatocismo non sia più automico. Trascorsi i 60 giorni da quando gli interessi sono diventati esigibili la banca non può trasformare automaticamente il dovuto in quota capitale e quindi conteggiarci sopra gli altri interessi. La banca, a norma dell’articolo 1283 del codice civile, deve in sei mesi trovare un accordo con il cliente per il pagamento degli interessi: il debitore potrà decidere se autorizzare l’istituto di credito a coprire il debito con le nuove rimesse sul conto oppure se stipulare un accordo con la banca per trasformare quegli interessi in quota capitale. Ma l’anatocismo non può essere né preventivo, ovvero previsto come accade oggi nelle condizioni generali di contratto di conto corrente, nèé automatico, ovvero passati gli otto mesi (60 giorni dall’esigibilità più i sei mesi previsti dal 1283 c.c.) di tempo non può applicarsi  senza un assenso del cliente”.

Gli effetti concreti? Da marzo 2017

Le associazioni firmatarie sostengono inoltre che alcune proposte contenute nella bozza di delibera sono “illegittime e/o richiedono di essere modificate”. Innanzitutto la nuova disciplina deve applicarsi anche agli interessi di mora ora esclusi; le “eventuali convenzioni per l’addebito sul conto degli interessi maturati e non pagati” devono essere “redatte in forma scritta” e le parti hanno sei mesi di tempo per raggiungere l’accordo; stessa tempistica e formalità se il debitore autorizza la banca a coprire il debito con le nuove rimesse. Infine per le associazioni è importante che la delibera stabilisca che dal primo gennaio 2016 entrano in vigore solo le norme della delibera (contabilizzazione annuale, termine di esigibilità dei 60 giorni) ma che il divieto di anatocismo è in vigore dal primo gennaio 2014. A conti fatti su quali interessi interverrà la nuova disciplina? “Sugli interessi passivi maturati il prossimo anno, ovvero nel 2016 – aggiunge l’avvocato Fiorio – quelli che risulteranno sul primo estratto conto 2017. A quel punto, trascorsi 60 giorni dall’esigibilità, arriviamo a marzo 2017: se il debitore non paga, alla luce dell’articolo 1283 c.c., si apre la finestra dei sei mesi durante i quali, in base alle nostre proposte presentate a BankItalia, banca e clienti possono trovare un accordo”. Sarà così? L’ultima parola spetta alla Banca d’Italia.

 

 

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