
In assenza di un condominio formalmente costituito, le spese per la rete fognaria condivisa si ripartiscono in base ai millesimi o a un diverso accordo unanime tra proprietari. I chiarimenti di Valentina Masciari (Konsumer Italia)
Caro Salvagente,
vorrei fare una domanda sulla ripartizione delle spese per la manutenzione straordinaria delle tubature di acque chiare e nere. Ma non si tratta di un semplice condominio. Ho acquistato una casa semi indipendente che condivide con altre due case, una adiacente alla mia e l’altra più distaccata, la rete fognaria e delle acque chiare. Casa mia è un’unica unità abitativa, la villetta più distaccata e composta da due unità abitate da due famiglie diverse. La casa adiacente alla mia è composta da 4 appartamenti, uno abitato dalla proprietaria di tutto lo stabile, uno dalla famiglia del figlio e gli altri sono affittati. Casa mia condivide solo la parte di tali tubazioni, le altre invece condividono anche l’ingresso carraio, una struttura adibita a garage, credo anche il riscaldamento, sono una sorta di condominio orizzontale, una volta avevano l’amministratore, ora dividono le spese mettendosi d’accordo tra di loro. Ora si presenta un lavoro da fare sulla rete fognaria che la signora accanto a me vorrebbe ripartire in 4 parti: una parte sono io, due parti sono le due famiglie che abitano nella casa distaccata e l’ultima sarebbe lei per tutti e 4 gli appartamenti. È corretto non trattandosi di un vero e proprio condominio? O comunque la signora dovrebbe contare per il numero di unità abitative di cui dispone casa sua o per metri quadri delle singole unità abitative? Dato che ovviamente gli scarichi di tali unità abitative contribuiscono al riempimento e all’usura della rete fognaria.
Fabio Tomaselli
Caro Fabio,
lasciamo subito spazio a Valentina Masciari, responsabile utenze di Konsumer Italia che le risponde in dettaglio.

Da qui, deve partire il ragionamento: ci si può rifare al criterio generale stabilito dal Codice Civile per i condomini in genere e quindi, anche in assenza di un condominio regolarmente costituito, le spese per la riparazione/manutenzione, nel caso specifico della condotta idrica, se questa è di proprietà comune, vanno ripartite tra i vari proprietari in proporzione al valore delle loro proprietà , cioè in base ai millesimi, salvo diverso accordo tra loro
Se la condotta serve solo una parte dell’edificio, le spese sono a carico solo dei proprietari di quella parte.
Tutto ciò perché non è vincolante la suddivisione in base ai millesimi, vista l’assenza del condominio. È sempre possibile che i proprietari, di comune accordo, decidano di ripartire le spese in modo diverso rispetto ai criteri generali, purché vi sia il consenso di tutti.
Se invece esistesse un condominio, e quindi fosse regolarmente costituito, anche se orizzontale, dovrebbe necessariamente seguire la regola generale della ripartizione in base ai millesimi, salvo diversa indicazione presente nel regolamento del condominio.
Per chiarezza, per condominio orizzontale si intende un condominio in cui le unità immobiliari sono disposte lateralmente, come nel caso di villette a schiera, e non sovrapposte come nei condomini verticali, che poi sono quelli più diffusi.
A parte  la disposizione, le unità condividono comunque delle parti comuni, come strade, vialetti, impianti.
La gestione e la ripartizione delle spese seguono la normativa del codice civile, ma con alcune specificità legate alla distribuzione degli spazi.
Fra le parti comuni, rientrano anche gli impianti idraulici in senso lato, che collegano le diverse unità abitative.
Se allora si tiene conto di quanto scritto, queste spese vanno ripartite o in base ai millesimi 






