Il cartello della Cila è obbligatorio? Cosa si rischia se non è esposto?

CILA

Esporre il cartello della Cila, in una manutenzione straordinaria è obbligatorio? Quali elementi vanno indicati e cosa si rischia a ometterli? Risponde l’avvocato Federico D’Andrea

 

Caro Salvagente,
vorrei chiedere se l’esposizione di un cartello di una Cila per manutenzione straordinaria in residenza privata simultaneamente privo dei seguenti dati (data di fine lavori, numero operatori presenti sul cantiere, importo dell’opera e responsabile sicurezza) è da considerarsi nella norma, perchè sono facoltativi, o sanzionabile

Lettera firmata

Gantile lettore,

a rispondere alla sua lettera è Federico D’Andrea, avvocato specializzato in appalti privati e ristrutturazioni edilizie, titolare dell’unico studio legale in Italia con questo focus esclusivo (www.appaltiprivati.com).

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Gentile lettore,

la sua domanda tocca un tema delicato – e spesso sottovalutato – dell’edilizia privata. La risposta breve? Tre dei quattro dati mancanti dal suo cartello espongono a sanzioni.

Prima di entrare nel merito della sua domanda, sfatiamo un mito: il cartello di cantiere non è una burocrazia inutile o una semplice formalità. È, in realtà, il primo elemento che gli ispettori controllano se decidono di effettuare un controllo in un cantiere.

Il cartello di cantiere è quindi uno strumento per la trasparenza, la sicurezza e, soprattutto, la legalità di un intervento edilizio.

Pertanto, l’assenza o l’incompletezza del cartello di cantiere possono trasformare un pacifico cantiere in una vera e propria grana.

L’obbligo di esposizione del cartello di cantiere è sancito da due normativi fondamentali: il D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’Edilizia), in particolare l’articolo 27, comma 4, e il D.Lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), con riferimento specifico all’Articolo 90, comma 7.

Inoltre, ogni Comune, attraverso il proprio Sportello Unico per l’Edilizia, può integrare le prescrizioni minime nazionali, quindi è consigliabile consultare le prescrizioni del proprio Comune.

Ma veniamo al suo caso specifico. Analizziamo le omissioni che ci ha segnalato:

Data di fine lavori: assolutamente obbligatoria

È noto che le tempistiche di un cantiere privato possono essere imprevedibili. Tuttavia, per prassi la data (anche se presunta) di fine lavori deve essere obbligatoriamente riportata sul cartello di cantiere. La sua omissione completa comporta irregolarità e l’applicazione di sanzioni.

Numero operatori presenti sul cantiere: si può stare tranquilli

Dall’analisi della normativa e della prassi, non emerge l’obbligo di indicare il “numero di operatori presenti sul cantiere” sul cartello di cantiere. I soggetti che devono essere riportati sul cartello riguardano le imprese esecutrici, le eventuali imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi. Quindi, l’assenza di questo dato non costituisce un’irregolarità.

Importo dell’opera: dato fondamentale e obbligatorio

L’importo delle opere da realizzare è una delle voci che devono essere indicate sul cartello di cantiere per i lavori privati secondo. Questa informazione contribuisce alla trasparenza economica del progetto e alla sua identificazione. Pertanto, l’assenza dell’importo dell’opera rende il cartello irregolare.

Responsabile sicurezza (coordinatore per la sicurezza)? Dipende

Il D.Lgs. n. 81/2008 impone l’obbligo di nominare la figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) qualora sia prevista la presenza di più imprese esecutrici nel cantiere, anche se non contemporaneamente.

L’Articolo 90, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce espressamente che il committente o il responsabile dei lavori debba comunicare alle imprese e ai lavoratori autonomi i nominativi del coordinatore per la progettazione e di quello per l’esecuzione dei lavori, e che “Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere“.

Pertanto, se l’intervento di manutenzione straordinaria prevede la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, la nomina del Coordinatore per la Sicurezza è obbligatoria, e di conseguenza il suo nominativo deve essere riportato sul cartello. L’omissione del nominativo dal cartello rende quest’ultimo irregolare.

Le conseguenze delle mancanze

È importante sapere che la mancata o incompleta esposizione del cartello di cantiere viene qualificata come un vero e proprio “reato edilizio”. Questo significa che il committente può incorrere non solo in sanzioni pecuniarie significative, come ammende fino a 10.329 euro(sancite dall’Articolo 44, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001), ma anche nella possibilità di sanzioni penali, inclusa l’applicazione dell’arresto fino a due anni, qualora il fatto non costituisca un reato più grave.

La responsabilità non ricade su un unico soggetto: il titolare del titolo abilitativo, il committente, l’appaltatore e il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza (se nominato), sono tutti coinvolti in una vera e propria catena di responsabilità che può avere conseguenze legali per ciascuno di essi.

Cosa fare?

Se il cartello di cantiere presenta una delle carenze che lo rendono irregolare, ecco cosa fare immediatamente:

  1. Aggiornare subito il cartello con tutti i dati mancanti
  2. Assicurarsi che sia ben visibile dall’esterno del cantiere
  3. Accertarso che il  Comune non richieda requisiti aggiuntivi
  4. Mantenere il cartello aggiornato per tutta la durata dei lavori