Congedo parentale, le nuove regole

Ormai è certo: la fruizione del congedo parentale su base oraria introdotta in via sperimentale fino al dicembre 2015 è stata resa permanente. E l’Inps ha divulgato una circolare in cui spiega la nuova procedura per richiederlo.

Madri e padri lavoratori dipendenti finora potevano richiedere il congedo parentale su base mensile o giornaliera, ma ora possono farlo anche su base oraria. Possono usufruire di tale congedo i genitori di bambini fino a 12 anni di età (non più solo fino a 8 anni) ed esso è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito se il bambino ha fino a 6 anni di età (prima era solo fino a 3 anni di età).

Il tutto nasce dal Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) che ha portato alla Modifica dell’art. 32 del Testo Unico sulla maternità/paternità. Ora, con l’approvazione definitiva del Decreto legislativo sugli ammortizzatori sociali, viene prevista la copertura permanente degli oneri per il congedo parentale su base oraria, anche in assenza di un contratto nazionale collettivo. Questi i riferimenti normativi, ma vediamo in pratica di cosa si tratta grazie alle spiegazioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza sociale.

COSA FARE

Innanzitutto il genitore ha l’onere di comunicare al datore di lavoro la fruizione del congedo parentale su base oraria con due giorni di preavviso indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Inoltre, deve presentare la domanda anche all’Inps, ai fini del trattamento economico e previdenziale.

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I genitori possono inviare una domanda di fruizione del congedo su base oraria all’Inps tramite:

–           WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line);

–           Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06.164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

–           Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

 

Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore deve dichiarare:

– se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall’art. 32 del T.U. (si rammenta che in questo caso la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero);

– il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura infatti prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere;

– il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.

Bisogna ricordare che la domanda è presentata in relazione al singolo mese solare, quindi se si intende, ad esempio, fruire di congedo parentale ad ore sia nel mese di settembre sia nel mese di ottobre dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascun mese, seguendo la procedura semplificata “Nuovo periodo”.

Facciamo presente che per il momento la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa ma, quando la procedura entrerà a regime, analogamente a quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione. Così viene specificato nella circolare Inps diffusa in questi giorni.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA TELEMATICA

L’applicazione per la presentazione all’Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all’interno del gruppo di servizi denominati “Domande di maternità on line”.

Una volta effettuato l’accesso tramite PIN, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, “Maternità”, “Acquisizione domanda”.

I documenti utili per l’istruttoria della domanda di congedo parentale vanno allegati telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura. Tali documenti, differenti a seconda dell’evento trattato, sono quelli previsti per le domande di congedo parentale a mesi e/o giornate, indicati anche nell’ambito della procedura on line.

Anche l’acquisizione della domanda di congedo parentale su base oraria prevede la possibilità che il richiedente possa acquisire la specifica domanda in modo parziale, in tempi diversi, e di ufficializzarne la trasmissione in modo esplicito solo alla fine del processo, momento in cui viene assegnato un numero di protocollo e una ricevuta di presentazione per la domanda.

Per agevolare la presentazione di domande di congedo parentale a ore successive alla prima, l’applicazione consente inoltre le seguenti possibilità:

  • acquisizione di una nuova domanda avente le stesse caratteristiche di una domanda di congedo parentale su base oraria già presentata (funzione di “Replica”); La funzione consente quindi di ripercorrere l’intera domanda replicata per modificarne le parti di interesse.
  • acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova domanda, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all’interno di un nuovo periodo (funzione “Nuovo periodo”). La funzione consente quindi di inserire direttamente un nuovo periodo all’interno della domanda replicata senza necessità di ripercorrere le pagine relative ad altri dati.

 

Si rammenta che il congedo parentale è fruibile in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla retribuzione. Il congedo non è pertanto fruibile ed indennizzabile oltre la cessazione del rapporto di lavoro ed in generale nelle giornate in cui non sussista l’obbligo di prestare attività lavorativa.

 

COME CALCOLARE IL CONGEDO SU BASE ORARIA

Se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.

 

Se il genitore dipendente prende congedo parentale ad ore in ogni giornata lavorativa compresa, per fare un esempio, tra il 1° settembre ed il 22 settembre 2015, le domeniche e i sabati, in caso di settimana corta, ricadenti nell’arco temporale indicato non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

È anche esclusa la cumulabilità del congedo parentale orario con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità. Il congedo ad ore quindi non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento o per assistenza ai figli disabili. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui all’art.33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104.

 

L’Inps specifica però che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere diversi criteri di compatibilità.

Le parti (datore di lavoro e lavoratore) possono prevedere nella contrattazione anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto. In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.

 

L’introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso; pertanto il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.

Al riguardo, si specifica che per l’indennizzo del congedo parentale viene presa a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale; nella base retributiva di riferimento non si computano il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al genitore richiedente.

 

LE ORE DI CONGEDO DANNO DIRITTO ALLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Le ore di congedo parentale – diano o non diano diritto all’indennità – sono comunque coperte da contribuzione figurativa.

Anche nel caso di fruizione oraria del congedo parentale la fruizione del congedo parentale è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dopo il 6° anno di vita del bambino o dopo il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato si applica il comma 2 dell’art. 35 del T.U. (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari). Tale disposizione si applica anche per i periodi di congedo fruiti dai genitori oltre il periodo complessivo di 6 mesi (anche se fruiti entro il predetto 6° anno).

Il beneficio della fruizione oraria del congedo parentale è finalizzato a conciliare i tempi di lavoro con la cura della prole. La modalità oraria di fruizione del congedo è concepibile esclusivamente nel corso del rapporto di lavoro e non si possono riscattare i periodi corrispondenti fuori dal rapporto di lavoro.