Che cos’è e quando scatta il codice rosso per i reati persecutori: le modifiche introdotte nel 2019 e quando si avvia il procedimento d’urgenza.
Tra i reati che maggiormente vengono denunciati dai cittadini e dalle cittadine alle autorità c’è sicuramente lo stalking. Si tratta di un delitto con il quale un soggetto ne perseguita un altro al punto da rendere impraticabile lo svolgimento della propria vita in quanto viziato da stati di ansia e paura. Dal 2019 una riforma legislativa obbliga gli inquirenti ad accelerare i tempi delle indagini per questo tipo di reati, proprio per evitare che lo stesso delitto possa continuare a verificarsi in attesa di riscontro. Si tratta di una del cosiddetto stalking da codice rosso, ovvero quello per il quale la gravità della situazione prevede un intervento immediato. Al verificarsi di questa fattispecie, la vittima dello stalking deve necessariamente essere ascoltata direttamente dal pubblico ministero entro tre giorni dalla denuncia. È necessario tuttavia precisare che il procedimento d’urgenza non si applica a tutti i casi di stalking, ma si attiva solo al verificarsi di date condizioni.
Che cos’è lo stalking
Prima di arrivare al caso specifico dello stalking da codice rosso, è bene avere ben chiaro quando si configura tale reato per l’ordinamento italiano. Come detto, si ha stalking nel momento in cui una persona viene perseguitata da un altra che, nel suo operare, impedisce alla vittima di svolgere la propria vita. Il perseguitato, inoltre, subisce un grave stato di ansia o di paura cagionato dallo stalker tale da innescare il timore per la propria incolumità o di un soggetto terzo con il quale la vittima ha un rapporto affettivo. A stabilirlo è l’articolo 612 bis del codice penale. Per chi viene condannato per il reato di stalking è prevista la reclusione che va da un minimo di un anno e fino a sei anni e sei mesi. Ma come si può identificare il reato di stalking? Ovvero quand’è che la legge intende persecutorio il comportamento di un soggetto? Così come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6417 del 2010 e in quella dell’8 maggio 2017, il reato di atti persecutori – lo stalking – si realizza quando la condotta molesta di un soggetto viene ripetuta per un minimo di due volte. Se ne deduce che per esserci stalking sarà sufficiente che la vittima denunci e accerti almeno due episodi di pedinamento, minacce o di qualsiasi altra condotta molesta. Va ulteriormente precisato che il semplice ripetersi di un comportamento scorretto non implica, in automatico, la configurazione del reato di stalking, ma sarà necessario che la vittima avverta una delle conseguenze negative già citate, ovvero stati di forte ansia e di timore per la propria o altrui incolumità e il peggioramento delle proprie abitudini di vita.
Codice rosso per atti persecutori
La legge n.69 del 19 luglio 2019, intitolata “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, è intervenuta per modificare il reato di stalking e affini, non tanto nella sua configurazione quanto nella sua gestione operativa in sede legale. È stata nello specifico introdotta una corsia preferenziale per le vittime di reati riconducibili alla violenza domestica o, comunque, alla violenza di genere, grazie alla quale c’è una velocizzazione del processo e dell’intervento delle misure. Si tratta di quello che viene definito il codice rosso per gli atti persecutori. Ecco dunque che, con la nuova legge, la polizia giudiziaria è obbligata, una volta acquisita la notizia di reato, a riferirla immediatamente al pubblico ministero anche in forma orale. Si tratta, più nello specifico, dei reati riconducibili:
- ai maltrattamenti in famiglia;
- allo stalking;
- alla violenza sessuale;
- a qualsiasi delitto commesso in famiglia.
Ottenuta la comunicazione da parte della polizia giudiziaria, il pubblico ministero deve, entro giorni dall’iscrizione della notizia di reato, ascoltare la persona offesa o chi ha denunciato il fatto per acquisire informazioni. La procedura mira a permettere agli organi di legge di comprendere immediatamente se quanto accaduto possa prevedere l’immediata emissione di una misura cautelare nei confronti di chi è accusato dei reati indicati. In questo modo, infatti, si abbassa di molto la possibilità che il reato in analisi possa essere reiterato e che la vittima continui a subire sulla propria pelle la difficile situazione. Esempi tipici di misure cautelari che vengono applicate in presenza di un codice rosso per atti persecutori sono l’allontanamento da casa o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Si sottolinea, inoltre, che il termine di tre giorni può essere prorogato soltanto quando si è in presenza:
- di imprescindibili esigenze di tutela di minori;
- della riservatezza delle indagini, seppur nell’interesse della persona offesa.
Affinché l’intero costrutto funzioni nella maniera corretta è necessario che vi sia un’immediata e tempestiva comunicazione tra il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, ovvero che la denuncia per i reati in precedenza indicati arrivi velocemente sul tavolo del magistrato.
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Quando si configura il codice rosso
Come si diceva in apertura, non in tutti i casi di atti persecutori viene attivata la procedura del codice rosso. Ecco dunque che se si presenta una denuncia per stalking non è certo che la procura della Repubblica decida di procedere d’urgenza. Tutto dipenderà dalla gravità dei fatti denunciati e, anche, dall’interpretazione che verrà fatta da parte delle autorità del singolo caso in questione. Ci sono tuttavia dei casi nei quali la denuncia per atti persecutori fa scattare immediatamente il codice rosso. In linea di principio è possibile dire che la procedura d’urgenza viene attivata nel momento in cui i fatti che vengono denunciati dalla vittima riguardano illeciti che si inseriscono all’interno di un più ampio quadro di violenza domestica o di genere. Ecco dunque che si avrà quasi sicuramente il codice rosso se gli atti compiuti da uno stalker sono diretti contro un persona della famiglia del denunciante o contro il suo ex partner, oppure sono contraddistinti da episodi di comprovata violenza o minaccia. In assenza di questi elementi, invece, il procedimento di intervento sul reato seguirà il normale iter previsto per qualsiasi altra denuncia.
Quando lo stalking non è da codice rosso
Per comprendere meglio il funzionamento previsto per il procedimento d’urgenza in presenza di atti persecutori, può essere utile andare ad evidenziare quando il codice rosso non viene attivato, ad esempio nel reato di stalking. Più nel dettaglio, è possibile dire che il procedimento giudiziario, dalla denuncia al processo, seguirà l’iter classico di tutti i tipi di reato se:
- la vittima è perseguitata da persona con cui non ha avuto rapporti particolari;
- lo stalking viene perpetrato solo attraverso mezzi telematici, come messaggi sui social o WhatsApp;
- lo stalking viene perpetrato solo attraverso mezzi a distanza, come telefono, lettere e così via;
- lo stalker, o comunque chi compie gli atti persecutori, non vive a stretto contatto col suo aguzzino.
Da quanto detto si evince, ancora una volta, che il codice rosso per atti persecutori viene attivato soltanto nel momento in cui viene rilevata dalle autorità la particolare urgenza di tutelare la vittima.
Codice rosso e violenza di genere
Così come sottolineato dalla polizia di Stato sul proprio sito internet, in Italia non c’è una previsione penale specifica che disciplina la violenza di genere. Tuttavia, proprio grazie all’introduzione nel 2019 del codice rosso, sono state inasprite le sanzioni previste per alcuni reati già esistenti e sono state introdotte quattro nuove fattispecie di reato. Si tratta, nello specifico:
- della diffusione illecita di immagini, o video sessualmente espliciti senza il consenso dei soggetti rappresentati (revenge porn, articolo 612 ter). La pena è la reclusione da uno a sei anni, con una multa che va dai 5mila ai 15mila euro, e viene ulteriormente inasprita se a commettere il reato è il coniuge, anche separato o divorziato, un ex, o se si utilizzano mezzi informatici per la diffusione;
- della deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti (sfregio, articolo 583 quinquies). Tale reato è ora punito con la reclusione da 8 a 14 anni e con l’ergastolo se, dalle lesioni provocato dall’aguzzino, derivi la morte della vittima;
- della costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558 bis);
- della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa che il giudice potrebbe disporre per tutelare la vittima dei maltrattamenti familiari (articolo 572 del codice penale).
Oltre ad aver introdotto un procedimento d’urgenza per tutelare le vittime di reati persecutori, il codice rosso ha esteso dunque anche le tutela specifiche che la legge offre al verificarsi delle fattispecie in precedenza elencate.