
La sentenza della Corte riguarda il caso di Giorgio Fidenato, agricolture friulano che da anni prova a piantare mais geneticamente modificato, il Mon 810: “L’Italia può mettere al bando queste coltivazioni”
L’Italia, come ogni altro Stato membro, può vietare la coltivazione di Ogm sul proprio territorio. Lo ha ribadito la sentenza della Corte di giustizia Ue intervendo sul caso dell’agricoltore friulano Giorgio Fidenato che a più riprese negli anni scorso ha provato a sfidare il bando italiano piantanto mais geneticamente modificato, Mon 810, incorrendo sempre in sanzioni e denunce: le autorità italiane hanno quindi ordinato all’agricoltore di distruggere le piante in questione e gli hanno
inflitto sanzioni per un importo complessivo di 50mila euro.
L’agricoltore interessato ha presentato ricorso in Italia contro le decisioni adottate nei suoi confronti e i giudici hanno sottoposto alla Corte di giustizia Ue diverse questioni pregiudiziali affinché quest’ultima verificasse, in particolare, la validità delle disposizioni che prevedono la procedura di divieto introdotta dalla Commissione nel 2015.
La sentenza è stata netta: “La Corte conferma la legittimità della procedura che consente alla Commissione, su richiesta di uno Stato membro, di limitare la zona autorizzata per la coltivazione di un Ogm, con il tacito consenso del titolare
dell’autorizzazione, nonché la legittimità del divieto di coltivazione del mais Mon 810 introdotto in Italia sulla base di tale procedura”.
La procedura – si legge in una nota – prevista a partire dal 2015 dal diritto dell’Unione, che consente agli Stati membri, in una logica di sussidiarietà, di ottenere il divieto di coltivazione di Ogm sul loro territorio, senza giustificazione particolare, qualora il titolare dell’autorizzazione non vi si opponga, non sia contraria al diritto dell’Unione.
In particolare, proseguono dalla Corte del Lussemburgo, la Corte dichiara che tale meccanismo non viola il principio di proporzionalità né crea discriminazioni tra gli agricoltori dei diversi Stati membri.
Infine, ha stabilito la Corte, il divieto di coltivare un Ogm non costituisce neppure una violazione della libera circolazione delle merci, in quanto non impedisce alle imprese di importare prodotti contenenti tale Ogm, né ai consumatori di acquistarne.









