
Un lettore si trova trasferito, a sua insaputa, da Sorgenia a Switch Luce e Gas. Con le bollette che si impennano. Valentina Masciari, Konsumer Italia, ci spiega come comportarsi in questi casi.
Caro Salvagente,
da novembre 2024 da Sorgenia senza saperlo sono passato a SWITCH LUCE E GAS. Ho chiamato più volte per sapere chi li ha autorizzati, e sono sempre stati vaghi.
Mi sono arrivate bollette stratosferiche, ora vi allego l’ultima che fra l’altro non so leggere, quindi non so se per 498 mc consumati è giusta l’importo finale di euro 661,69
Aleksander Bixhaku
Caro Aleksander,
abbiamo girato le sue domande a Valentina Masciari, responsabile utenze di Konsumer Italia,. Ecco cosa ci ha risposto.
Indipendentemente dall’offerta applicata da questo fornitore, il punto cruciale è che, in base a quanto scrive il sig. Aleksander, il contratto non è stato da lui stipulato.
Il primo passo da fare, è quindi contestare e disconoscere questo contratto, perché non richiesto dall’interessato.
Deve avviare formalmente la procedura di disconoscimento con l’attuale fornitore e richiedere quindi, l’annullamento del contratto, il ripristino al precedente fornitore e lo storno delle fatture emesse su questo contratto attivato senza consenso.
Se il nuovo fornitore non richiesto, ritiene fondato il reclamo del cliente, è lo stesso fornitore che deve inviare al distributore e al precedente fornitore, tutti i dati necessari affinché quella fornitura possa tornare alle condizioni che aveva prima, e senza costi.
Ricordiamo, che per contratto non richiesto, si intende un contratto che il cliente ritiene di non aver mai stipulato, o un contratto chiuso in seguito di una pratica commerciale ingannevole, scorretta.
Da quest’anno, inoltre, sono state introdotte maggiori garanzie per i consumatori, sui contratti di energia e gas, sulle modifiche contrattuali e sulle attività di telemarketing.
E’ stato previsto l’obbligo per il venditore, nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali, o a distanza, di fornire ai clienti le informazioni “sui mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole, in grado di riportare data e ora della comunicazione”
Inoltre, il venditore per i contratti conclusi telefonicamente, per la validità del consenso, dovrà aspettare la conferma dell’accordo in forma scritta da parte del cliente. In caso dovesse mancare, il contratto può considerarsi non valido.
Nel caso dei contratti stipulati “porta a porta” il diritto di ripensamento viene esteso da 14 a 30 giorni.