Bollette, scattano la penali in caso di recesso anticipato dai contratti luce

BOLLETTE PENALI

Le nuove regole decise dall’Arera. Una misura che rischia di rendere meno libero il mercato libero. I consumatori: “Una vergogna che premia le compagnie energetiche che stanno facendo extraprofitti milionari”

Dal 1° gennaio 2024 i fornitori di energia elettrica hanno la facoltà di applicare un onere a carico del cliente che esercita il recesso prima dello scadere del contratto, nel caso di offerte a prezzo prezzo fisso e se la durata del prezzo o del contratto è per un tempo determinato (solitamente 12 o 24 mesi). Una misura che, in vista della liberalizzazione del mercato elettrico, rischia di ingessare il mercato libero e di limitare la concorrenza a favore dei consumatori.

La norma è stata decisa dall’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, tramite una delibera dello scorso 6 giugno che prende le mosse dalla cosiddetta Direttiva elettrica Ue del 2019, già recepita nel 2021 dal nostro Parlamento.

“Una vergogna! Abbiamo chiesto inutilmente e ripetutamente a governo e Parlamento, depositando le osservazioni al disegno di legge sulla concorrenza appena varata, di abrogare l’art. 7, comma 5 del Decreto Legislativo n. 210 dell’8 novembre 2021, che prevede che il fornitore di energia elettrica possa far pagare ai clienti una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato o a prezzo fisso” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione nazionale consumatori.

Secondo gli esperti la penalità in caso di recesso anticipato non si limiterebbe alle offerte a prezzo fisso e a tempo determinato ma scatterebbe anche in caso di contratti a tempo indeterminato se presentano un prezzo fisso per un dato periodo, limitatamente a questo arco di tempo.

“Un fatto ancor più grave se si considera che proprio ora sta per essere eliminato il mercato tutelato e che, quindi, le famiglie, non informate su quello che devono correttamente fare per evitare di pagare di più, non essendo mai partita la campagna informativa, dovrebbero almeno essere lasciate libere di cambiare fornitore in caso di fregature. Insomma, dopo il danno la beffa!” conclude Vignola.

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I fornitori, precisa l’Arera, avranno comunque diversi obblighi da rispettare come indicare l’importo massimo della penale che deve essere approvato e sottoscritto dal cliente. Non sembra ancora chiaro, come evidenzia il Sole 24 Ore, a quanto potrebbe ammontare una penale, ma l’autorità specifica che “la somma richiesta deve, in ogni caso, essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica derivante dal recesso anticipato”. Al venditore l’onere di provare l’esistenza e l’entità della perdita.