Cosa sono i contratti aleatori e a quali trabocchetti stare attenti

CONTRATTI ALEATORI

I contratti aleatori – come quello assicurativo Rc-auto – hanno un contenuto incerto sulle prestazioni che devono essere rese. Nascondono per questo più di un’insidia. Come evitarle

I contratti, così come previsto dalla legge, devono essere compilati e redatti nel rispetto di alcuni elementi definiti come essenziali. Questi sono indicati dall’art. 1325 del codice civile e si tratta dell’accordo delle parti, della causa, dell’oggetto e della forma. L’essenzialità di questi elementi sta nel fatto che la loro assenza porta alla nullità di un contratto. Quest’ultimo, tuttavia, può ritenersi valido anche nel caso in cui al suo interno non venga espressamente precisato a cosa si andrà incontro sottoscrivendo. Si tratta dei contratti dal contenuto incerto o aleatorio che, malgrado quello che si può pensare, sono molto diffusi nell’uso comune. Gli esempi da poter fare sono molti e in nessun caso si fa riferimento a tipologie contrattuali sottoscritte da sprovveduti. La polizza Rc-auto è forse l’esempio più calzante: sottoscrivendola, infatti, l’assicurato si impegna a pagare un premio senza sapere se il sinistro contro il quale ci si assicura avverrà realmente. Altra soluzione contrattuale aleatoria è quella che riguarda i gratta e vinci o le scommesse sportive, con il giocatore che conosce solo la somma che deve pagare per partecipare alla scommessa e non ha la certezza di riuscire a vincere un premio.

Contratti aleatori, cosa sono e come si distinguono

Con contratti aleatori si fa riferimento a tutte quelle tipologie contrattuali caratterizzate da una forte incertezza delle prestazioni. Questo vuol dire che chi sottoscrive questi contratti non sa se le prestazioni indicate nel documento verranno effettivamente eseguite oppure no. In questo caso l’analisi delle parole aiuta a comprendere anche il perché tali contratti incerti vengano definiti aleatori. Con alea, infatti, si fa riferimento ad un rischio e, tale termine, è molto utilizzato nel linguaggio giuridico, sicuramente di più di quanto lo si usi nel parlato di tutti i giorni dei non addetti ai lavori. Come già detto, con i contratti aleatori non vi è certezza della realizzazione delle prestazioni indicate nel testo e il motivo di tale incertezza è da ricercarsi nel fatto che la prestazione è subordinata al verificarsi di un evento futuro che non può essere collegato alla volontà delle parti. Ecco dunque che l’entità è l’esistenza delle prestazione sono collegate ad un elemento non sicuro, sul quale grava il cosiddetto rischio contrattuale. È doveroso precisare che durante l’atto negoziale di un contratto aleatorio, entrambe le parti sono consapevoli del fatto che l’evento incerto possa non verificarsi mai e, dunque, sottoscrivendolo si assumono la responsabilità di tutto questo. All’interno della classificazione dei contratti, quelli aleatori vengono inseriti nella più ampia categoria dei contratti a prestazioni corrispettive, ovvero quelle legate da un nesso di corrispettivi. Dello stesso gruppo fanno parte anche i contratti commutativi che, per buona parte della dottrina tradizionale, sono l’esatto contrapposizione dei contratti aleatori. Nei contratti commutativi, infatti, il verificarsi della prestazione non dipende dal caso come negli aleatori.

Contratti aleatori, l’inquadramento normativo

Nell’ordinamento italiano non è presente una specifica disciplina dei contratti aleatori, ma tuttavia sono molti i riferimenti a questo istituto nel codice civile. I più importanti sono quelli che si riferiscono alla vendita aleatoria, ex art. 1472 comma 2, e ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dai titoli di credito, ex art. 1998. E ancora, negli articoli 1448 e 1469 del codice civile viene sottolineato che nei contratti aleatori è da ritenersi esclusa l’applicabilità dei rimedi previsti per i contratti a prestazioni corrispettive. Ecco quindi che la presenza del marcato rischio nel contratto fa sì che non si possa mai avere negli aleatori la rescissione per lesione e la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

L’articolo 1895 del codice civile stabilisce che un contratto aleatorio per essere tale deve contenere un rischio per la realizzazione della prestazione, altrimenti sarebbe totalmente nullo. Ecco dunque che nelle assicurazioni è necessario che vi sia il rischio di un evento: se l’assicurato è un malato terminale non potrà essere considerato aleatorio il contratto della sua polizza vita stipulato quando era già a conoscenza della sua precaria condizione di salute. E ancora, l’articolo 1896 del codice civile prevede che se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto, l’accordo dovrà essere sciolto. Questo rimarca ancora una volta che il rischio è un elemento essenziale e imprescindibile di ogni contratto aleatorio e che, così come deciso dall’articolo 1469 del codice civile, il contratto aleatorio rende inapplicabile le norme che consentono di sciogliere gli accordi per eccessiva onerosità. Quest’ultima ipotesi si applica, a livello generale, in tutti quei casi in cui ognuna delle parti deve dare qualcosa, ma la prestazione di una di loro diventa troppo onerosa a causa di avvenimenti straordinari e imprevedibili. In tale scenario sarà possibile sottrarsi dall’impegno preso, chiedendo la risoluzione dell’accordo. Pensiamo, ad esempio, ad un contratto tra produttore e consumatore per l’acquisto di un dato bene. Se tale prodotto subisce, inaspettatamente, un incremento spropositato del prezzo, l’acquirente potrà rifiutarsi di acquistarlo per l’eccessiva onerosità sopravvenuta. Appare evidente, dunque, che tale opzione non possa essere applicata ai contratti aleatori che, per loro natura, sono incerti e rischiosi.

II contratto di assicurazione

Così come si diceva in apertura, un esempio classico di contratto aleatorio è quello di assicurazione. La presenza del rischio, in questo caso, è garantita dal fatto che l’assicurato paga regolarmente il premio previsto dall’accordo con la compagnia assicurativa, ma non sa se effettivamente l’evento coperto si verificherà mai. Appare evidente che nel contratto di assicurazione possa essere facilmente ravveduta la componente di incertezza tipica dei contratti aleatori. Inoltre, nel caso in esame, l’incertezza è parte integrante dell’accordo siglato tra le parti, con le prestazioni previste nelle loro relative entità che dipendono direttamente da un evento che è del tutto indipendente dalla loro volontà delle parti, come ad esempio un sinistro stradale, l’incendio della propria casa e così via. Nei contratti di assicurazioni, dunque, può capitare che il cliente paghi per un lungo tempo il premio previsto senza che l’assicurazione sia chiamata ad effettuare nessun tipo di servizio. L’assicurato versa quindi “inutilmente” i premi, subendo l’alea del contratto. Diverso è invece il caso in cui, dopo la sottoscrizione dell’assicurazione, il cliente resti coinvolto in un evento imprevedibile, come un sinistro. In tale fattispecie è l’assicurazione a subire l’alea del contratto in quanto deve versare all’assicurato una somma superiore ai premi riscossi nel periodo. Tale effetto è tanto più negativo per l’assicurazione quanto più l’evento imprevedibile avviene in corrispondenza del pagamento del premio. Immaginiamo, ad esempio, che il sinistro si verifichi il giorno successivo alla conclusione del contratto, con l’assicurazione che appena incassato il premio dovrà subito provvedere a versare al proprio cliente una somma ben più superiore.

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La polizza vita

Entrando più nel dettaglio dei contratti di assicurazione è possibile analizzare e comprendere meglio gli aleatori facendo riferimento ad alcune polizze particolari. Pensiamo, ad esempio, alla polizza vita che prevede che l’assicurazione conferisca delle somme agli eredi dell’assicurato defunto. Immaginiamo che a sottoscrivere la polizza sia una persona giovane e in buona salute che, però, muore in un tragico incidente il giorno dopo aver sottoscritto l’accordo. In questo caso l’assicurazione dovrà pagare il capitale pattuito alla famiglia del giovane, senza però aver ricevuto praticamente nulla in cambio.

Giochi e scommesse

Altra grande tipologia di contratti aleatori è rappresentata dai giochi e dalle scommesse nei quali, di fatto, la prestazione dipende dalla fortuna o dalle abilità del giocatore/scommettitore. Quest’ultimo quando gioca, ad esempio puntando sul risultato di una partita di calcio, sa benissimo quale sia la cifra che deve pagare per partecipare al gioco, la cosiddetta puntata, così come è perfettamente conscio del fatto che potrebbe non ricevere nulla.

La trasformazione di un contratto in aleatorio

Tutti gli esempi che abbiamo fin qui visto rappresentano dei contratti aleatori per natura, ovvero accordi che per loro struttura non potrebbero essere qualcosa di diverso. Vi è poi un’altra tipologia di contratto aleatorio, ovvero quelli nei quali l’accordo tra le parti prevede che la prestazione possa diventare incerta e rischiosa. Si pensi, ad esempio, al caso di chi sceglie di acquistare ad un prezzo fisso (generalmente più basso) i prodotti di un determinato fornitore, senza sapere però quanto il venditore riuscirà concretamente a produrre. Si tratta di una pratica diffusa soprattutto nel mercato dei prodotti finiti, come olio o vino, in cui cioè la quantità di merce che arriva sul mercato dipende da fattori non del tutto controllabili dal produttore. Pensando al vino è noto che, annualmente, le aziende possono subire delle variazioni nella produzione dovute sostanzialmente a fenomeni atmosferici che distruggono l’uva, come temporali e violente grandinate. In questi casi l’alea è insita proprio nell’incertezza della quantità di beni a disposizione e, se questa è buona, a trarre vantaggio dal contratto sarà l’acquirente, se invece è scarsa se ne avvantaggerà il venditore.