Cosa significa il diritto all’immigrazione

DIRITTO ALL'IMMIGRAZIONE

Il diritto all’immigrazione, cos’è e come viene regolato in Italia: il percorso storico e le attuali disposizioni per capire il quadro di un tema da anni al centro del dibattito pubblico

L’immigrazione è un tema sempre al centro del dibattito pubblico in Italia, con le misure adottate in tal senso che risentono fortemente dell’orientamento politico del governo di turno. Sullo sfondo, tuttavia, c’è il cosiddetto diritto dell’Immigrazione, ovvero quel ramo della materia che si occupa dei fenomeni migratori e agisce come strumento per garantire assistenza e tutela ai soggetti che entrano nel nostro paese. In Italia tale diritto è stato a lungo garantito da leggi risalenti addirittura al periodo fascista. Così è stato fino alla metà degli anni ’80, in un sistema giuridico in forte contrasto con quanto previsto dalla Costituzione che, all’articolo 10, comma 2, prevede che “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”.

Cos’è il diritto all’immigrazione

Come detto il diritto all’immigrazione raccoglie al suo interno tutte le norme che regolano i flussi migratori umani spinti da diversi motivi, quali:

  • il lavoro;
  • la fuga da situazioni difficili;
  • lo studio;
  • il ricongiungimento con familiari all’estero.

In Italia la prima vera legge in materia di immigrazione è la n. 943/1986, che però si rivolgeva al fenomeno solo in relazione agli spostamenti da un paese all’altro per motivi di lavoro. Per una legge veramente organica sull’immigrazione è stato necessario attendere fino al 1990, anno di pubblicazione della cosiddetta legge Martelli. Quest’ultima ha introdotto per la prima volta in Italia degli interventi di natura sociale nei confronti dei migranti e ha delineato un sistema di entrata dei migranti basato sulla programmazione dei flussi d’ingresso attraverso un sistema di previsione di quote massime. Siano negli anni ‘90, e il fenomeno migratorio da altri paesi verso l’Italia è in forte aumento, motivo per il quale, nel 1998, la legge Martelli è stato sostituita e rafforzata con la legge n. 40/1998, ovvero la cosiddetta Turco – Napolitano. È la prima legge sull’immigrazione approvata in Italia in condizione di non emergenza e che, tra i suoi punti principali, prevedeva la delega per l’approvazione del decreto legislativo che portò al Testo Unico sull’immigrazione. Tale documento aveva il principale obiettivo di riordinare la materia dell’immigrazione in tutte le sue componenti e, malgrado molte modifiche avvenute nel corso degli anni, è tuttora in vigore.

Diritto dell’immigrazione: la struttura

Nel diritto dell’immigrazione confluisce una normativa molto articolata. Al suo interno, infatti, confluiscono aspetti decisamente trasversali, dal diritto amministrativo al civile, fino ad arrivare al penale e al lavoro. La disciplina, inoltre, risente sia delle norme nazionali italiane che di quelle dell’Unione europea in tema di immigrazione e dei trattati internazionali con le loro limitazioni all’autonomia degli Stati. Ne deriva che le fonti normative del diritto dell’immigrazione siano tra loro molto diverse ed eterogenee. Più nello specifico abbiamo:

  • i regolamenti e le direttive dell’Unione europea;
  • il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
  • il decreto Salvini (d.l. 113/2018 conv. in L. 132/2018).

Oltre altre fonti, molti sono anche i soggetti e le istituzioni coinvolte a vario titolo nel diritto all’immigrazione. Si tratta, più nello specifico:

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  • del ministero dell’Interno;
  • delle prefetture e delle questure;
  • delle Regioni,
  • degli gli enti locali;
  • delle Poste;
  • delle scuole;
  • dei tribunali.

È bene inoltre precisare che il diritto all’immigrazione rappresenta una materia giuridica in costante cambiamento. Se ne deduce l’esigenza di avere uno strumento che sia in grado di offrire una visione completa del tema e che, a livello operativo, favorisca la praticità nell’applicazione delle norme in tema di immigrazione.

Il Testo unico sull’immigrazione

Come si diceva in precedenza, il Testo unico sull’immigrazione, introdotto dal decreto legislativo n. 286 del 1998, rappresenta sul tema la fonte primaria di riferimento. È la vera e propria pietra angolare del sistema di immigrazione, in grado di coadiuvare ed integrare la normativa europea ed internazionale con quella nazionale. Composto da 49 articoli, suddivisi in 6 Titoli, il Testo unico ha introdotto negli anni una serie di novità in tema di immigrazione. Tra le più note c’è, senza dubbio, il sistema delle quote d’ingresso condizionato dalla relazione tra domanda ed offerta di manodopera straniera. Tale procedura aveva di fatto eliminato il precedente sistema definito a sponsor con cui il lavoratore straniero poteva avere accesso al mercato del lavoro italiano attraverso una chiamata diretta da parte del datore di lavoro. E ancora, altra misura celebre introdotta dal Testo unico è quella del ricongiungimento familiare per gli stranieri regolarmente residenti in Italia. Si era trattato, ai tempi, di una misura molto all’avanguardia che anticipava quanto poi sarebbe successo a livello europeo e che estendeva agli stranieri molti diritti in precedenza non contemplati.

Testo unico dell’immigrazione: la struttura 

Il Testo unico dell’immigrazione è strutturato in 6 Titoli contento 49 articoli e, ad ogni sezione, si fanno corrispondere delle specifiche ben chiare.

Al Titolo 1 si trovano i principi generali che regolano la materia dell’immigrazione, stabilendo l’ambito di applicazione del Testo unico (art. 1) e i diritti e doveri dello straniero regolarmente soggiornante in Italia (art. 2). Quest’ultimo é, nello specifico, equiparato ai cittadini italiani sia per quanto riguarda i diritti civili che per quanto concerne i diritti sul lavoro. Sempre al Titolo 1 sono contenute, all’art. 3, le procedure per la programmazione dei flussi di entrata a due livelli:

  • ogni tre anni è prevista l’approvazione e di un documento programmatico al cui interno sono contenute le linee generali di intervento, l’individuazione delle priorità e gli interventi statali;
  • il secondo livello, invece, è rappresentato dal decreto flussi che viene approvato ogni anno. Con tale documento si determina la quota massima annuale di visti d’ingresso e permessi di soggiorno erogabili.

Al Titolo II sono invece contenute le norme in materia di ingresso, soggiorno ed allontanamento dal territorio dello Stato. È la parte più corposa del Testo unico sull’immigrazione e comprende ben 17 articoli, dal 4 al 20, divisi in capi. Più nello specifico:

  • Al Capo I, che contiene gli articoli dal 4 al 9, vengono disciplinanti l’ingresso e il soggiorno dei migranti. In merito alle modalità di ingresso è previsto che nel territorio italiano gli stranieri possano accedere con regolare permesso di soggiorno o con passaporto munito di regolare visto (art. 4). Sono, invece, interdetti all’entrata i cittadini stranieri che “sono stati espulsi, che costituiscano minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali, abbiano ricevuto la segnalazione di pericolosità da parte di altri paesi nell’ambito di accordi bilaterali, la condanna, anche non definitiva, per reati gravi (ad esempio traffico stupefacenti, di esseri umani, etc.)”. La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata, per l’esattezza, dall’art.5 del Testo unico, mentre nei successivi articoli 6, 7 e 8 si fa specifico riferimento alle facoltà e agli obblighi che fanno capo allo straniero con permesso di soggiorno, all’ospitante e al datore di lavoro. L’art. 9, invece, si occupa dei casi di ingresso e soggiorno di coloro che hanno ricevuto un permesso di soggiorno o una Carta Blu dell’Ue da un altro Stato membro.
  • Al Capo II vengono approfonditi i temi inerenti il controllo delle frontiere, il respingimento e l’espulsione dei migranti. Dal Testo si apprende che il respingimento deve avvenire in conformità con la tutela dei diritti umani (art. 10), soffermandosi anche sulle previsioni di ingresso e soggiorno illegale e sull’identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul suolo nazionale o soccorsi in mare. Il Capo continua con le norme in materia di gestione e coordinamento dei controlli alla frontiera (art. 11) e con le disposizioni inerenti chi “promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua” tratta di esseri umani. Nella parte finale di questa sezione sono poi indicate le procedure da seguire per l’espulsione, i programmi di rimpatrio, le espulsioni a titolo di misura di sicurezza e di sanzione sostitutiva alla detenzione , il diritto dello straniero a difendersi da tali provvedimenti;
  • Al Capo III sono contenute le disposizioni di carattere umanitario e relative al soggiorno per motivi di protezione sociale, per le vittime di violenza domestica e per l’accoglienza per eventi eccezionali.

Il Titolo III del Testo unico sull’immigrazione si occupa invece di disciplinare i flussi migratori del lavoro in relazione alle necessità del mercato interno. Al Titolo IV si fa riferimento al diritto all’unità familiare e alla tutela dei migranti minori, mentre al V troviamo tutte le disposizioni in materia sanitaria e quelle rivolte all’istruzione, all’alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all’integrazione sociale. Chiude il Testo unico sull’immigrazione il Titolo VI che si riferisce alle disposizioni finali enunciando le leggi abrogate, la copertura finanziaria e le disposizioni finali e transitorie.