Obbligatorio o alternativo: le caratteristiche del congedo di paternità

congedo

Che cos’è il congedo di paternità e come è mutata nel tempo: i diritti e gli obblighi del neo papà che intende assentarsi dal luogo di lavoro.

La legge italiana riconosce dei diritti ai lavoratori e alle lavoratrici che, in seguito alla nascita di un figlio, intendono trascorrere un periodo di tempo lontano dal luogo di lavoro per dedicarsi alla famiglia. Si tratta dei cosiddetti congedi parentali, che da qualche anno a questa parte hanno smesso di interessare soltanto le donne e sono stati estesi – seppur con evidenti differenze – anche ai papà. Il congedo di paternità esiste ormai da alcuni anni, ma è diventato strutturale solo nel 2022, e prevede per il lavoratore una serie di diritti e obblighi da rispettare.

Congedo di paternità, cos’è e come è cambiato nel tempo

Il congedo di paternità è il diritto, previsto dalla legge a favore del padre, ad un periodo di astensione dal lavoro pari a 10 giorni, nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti alla data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita di un bambino. Inizialmente il congedo è stato introdotto in via sperimentale ed aveva una durata pari a 2 giorni. È stato, poi, progressivamente esteso a 4 giorni nel 2018, fino ad arrivare a 5 giorni per gli eventi occorsi fino al 31 dicembre 2019. Con la legge di bilancio 2020 si era arrivati ad una sua estensione fino a 7 giorni e, infine, a 10 giorni con la legge di bilancio 2021. La legge di bilancio 2022, da ultimo, ha reso strutturale il congedo paternità. Questo vuol dire che non saranno più necessari nuovi provvedimenti normativi che ne prevedano la proroga o l’estensione.

Congedo di paternità, la disciplina normativa

L’articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto due tipi di congedi a favore del padre, ovvero:

  • quello obbligatorio;
  • e quello facoltativo.

La legge di bilancio 2022 ha, come detto, stabilizzato entrambi i congedi del padre.

Entrando più nel dettaglio, il congedo di paternità obbligatorio consiste nell’astensione dal lavoro da parte del neo papà per un periodo di 10 giorni lavorativi, nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti alla data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita del bambino (o dall’ingresso in famiglia o in Italia, in caso di adozioni nazionali o internazionali, o dall’affidamento o dal collocamento temporaneo). Tuttavia, da ultimo è intervenuto il decreto legislativo n. 105 del 2022, entrato in vigore il 13 agosto 2022, il quale ha apportato una serie di modifiche rilevanti. In particolare:

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  • ha abrogato le disposizioni relative ai congedi obbligatori e facoltativi del padre lavoratore dipendente;
  • ha rinominato il congedo di paternità in “congedo di paternità alternativo”;
  • infine, ha introdotto, all’articolo 27 bis del d. lgs. 151/2001 il nuovo congedo di paternità obbligatorio che, pertanto, va a sostituire il congedo obbligatorio e quello alternativo del padre.

Chi può beneficiare del congedo paternità obbligatorio

Chiarito di cosa si tratta quando si fa riferimento al congedo di paternità, cerchiamo ora di capire quali sono i soggetti che, per legge, possono beneficiarne. A poter fruire del congedo sono i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi, affidatari o collocatari entro e non oltre il quinto mese dalla nascita o dall’ingresso in famiglia o in Italia, in caso di adozione nazionale o internazionale, o dall’affidamento. In tale categoria sono inclusi anche i lavoratori domestici, per i quali non è prevista alcuna sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del d. lgs. 151/2001, nonché i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito retributivo. Per tali categorie è necessaria la sussistenza del rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione del congedo. Il congedo paternità spetta anche ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione, alla quale compete il riconoscimento del diritto e la relativa erogazione del trattamento economico.

Al contrario, sono esclusi dai beneficiari del congedo di paternità le seguenti categorie di lavoratori:

  • gli iscritti alla gestione separata;
  • i lavoratori autonomi di cui al capo XI del d. lgs. 151/2001, compresi i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo.

Si tratta dunque di una misura che non può essere sfruttata da tutti i lavoratori e che, ancora una volta, lascia indietro i lavoratori autonomi per i quali non è prevista nessuna forma di tutela in caso di sopraggiunta genitorialità.

Decorrenza e durata del congedo di paternità

Il congedo obbligatorio di paternità è fruibile, come detto, da parte del padre a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro il quinto mese di vita del bambino. Il congedo obbligatorio, pertanto, è fruibile durante il periodo di congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, purché entro il limite temporale suddetto. La durata dei 10 giorni è elevabile fino a 11 giorni, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante. In totale, dunque, il padre lavoratore ha diritto ad 11 giorni di congedo, 10 obbligatori ed 1 facoltativo. Tale congedo è stato configurato come diritto autonomo. Ciò significa che si aggiunge a quello spettante alla madre e viene riconosciuto indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

Si ricorda, inoltre, che ai padri lavoratori dipendenti spettano 10 giorni di congedo obbligatorio, che possono essere utilizzati anche in modo discontinuo.

Vi sono alcune particolarità:

  • è possibile fruire del congedo anche frazionato a giorni, ma non a ore e anche in caso di morte perinatale del figlio. Per periodo di morte perinatale si considera il tempo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi 10 giorni di vita del minore, arco temporale comprensivo anche del giorno della nascita;
  • in caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi;
  • in caso di parto prematuro, il limite temporale dei 5 mesi di vita del bambino non cambia.

Il congedo di paternità alternativo

L’articolo 28 del d. lgs. 151/2001 disciplina il congedo di paternità alternativo. Quest’ultimo, a differenza di quello obbligatorio, consiste nell’astensione dal lavoro del padre lavoratore, ma in alternativa al congedo di maternità nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero:

  • in caso di morte o grave infermità della madre, corroborata da idonea certificazione;
  • in caso di abbandono;
  • in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, a condizione che lo stesso esibisca copia della sentenza dalla quale risulti una di tali situazioni: il riconoscimento da parte di entrambi i genitori e un successivo provvedimento giudiziale di affidamento esclusivo, il caso in cui il padre sia l’unico genitore che abbia riconosciuto il bambino o rinuncia della madre al congedo in caso di adozione o affidamento.

In questi scenari il padre ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice. Si sottolinea, inoltre, che il congedo di paternità alternativo si aggiunge al congedo obbligatorio.

Quanto spetta al lavoratore in congedo

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione a carico dell’Inps. Per quanto attiene al computo dei 10 giorni (o 20 in caso di parto plurimo), devono essere indennizzate le sole giornate lavorative.

Come fare la domanda per ottenere il congedo di paternità

Secondo quanto stabilito da un’apposita circolare dell’Inps in materia (circolare n. 42/2021), il padre, titolare di un contratto di lavoro dipendente, deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del relativo congedo nel termine minimo di 15 giorni prima. Se i giorni di congedo vengono richiesti in relazione all’evento nascita, i 15 giorni saranno conteggiati sulla base della data presunta del parto.

Nell’ipotesi di pagamenti a conguaglio, il lavoratore deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione per poter utilizzare i giorni di congedo. Nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps, la domanda va presentata in modalità telematica all’ente. Per farla sarà sufficiente collegarsi con il sito internet dell’Inps, cliccare su acquisizione domanda e seguire le indicazioni. In alternativa, sarà possibile contattare il numero gratuito da rete fissa, 803164, oppure lo 06 164 164 da rete mobile per poter presentare la relativa domanda. Ancora, è possibile rivolgersi ad enti di patronato ed intermediari dell’istituto ed inviare la domanda attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Il termine per la definizione del provvedimento è fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’Inps ai sensi dell’articolo 2 della legge 241/90.