Consumi anomali di acqua (e maxibollette): cosa fare?

CONSUMI ANOMALI ACQUA CONTATORE

Una lettrice riceve una bolletta esorbitante per i consumi anomali di acqua. E cerca di contestarla, anche attraverso la conciliazione. Ma che diritti si hanno in casi come questi? Ci aiuta Valentina Masciari di Konsumer Italia

Caro Salvagente, la società Smat di Torino il 22 novembre dello scorso anno ha rilevato un consumo anomalo di acqua e comunicato la cosa con posta ordinaria arrivata solo il 13 dicembre. Allego contestazione del mezzo informativo utilizzato. Ho contestato loro la cosa tramite varie mail e cercato una conciliazione tramite Arera. Ho però notato che il conciliatore non era per nulla soggetto terzo ma tutto dalla parte della Smat. Vorrei il vostro giudizio e sapere se posso vantare altri diritti.

Maria Pia Fiorvanti

Cara Maria Pia, abbiamo sottoposto la sua domanda a Valentina Masciari, responsabile utenze di Konsumer Italia. Che ci risponde così.

In effetti, la società fornitrice, segnala il consumo anomalo nel momento in cui lo rileva, e i tempi sulla fattura, corrispondono.

Ciò che non si evidenzia in modo chiaro, è se tale consumo anomalo, sia dovuto a una perdita occulta, anche se tendo a pensare che si sia verificato tale evento, pur non avendo contezza di quanto fatto dalla signora Fioravanti per porre rimedio alla perdita.

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La stessa Smat, prevede un’apposita procedura in caso di perdite occulte, cioè che si creano a valle del misuratore, non affioranti e non rintracciabili con una normale manutenzione.

La società idrica, sostanzialmente si rifà alla normativa vigente in materia, stabilendo che in caso a tale tipologia di perdita,  e se il consumo è  almeno il doppio di quello medio giornaliero, riferito agli stessi periodi dei due anni antecedenti alla perdita stessa, si applica l’azione di tutela stabilita dalla normativa.

In sostanza, in presenza di queste caratteristiche, non si applicheranno le tariffe di fognatura e depurazione e si applicherà una tariffa acquedotto non superiore alla metà della tariffa base prevista dal contratto in essere, fatta salva una franchigia sui volumi eccedenti non superiore al 30%.

Per ottenere l’applicazione di queste condizioni, sarà necessario che l’interessato faccia innanzitutto  riparare la perdita; dovrà poi presentare al fornitore, una relazione tecnica in cui si spiega cosa è stato fatto, la data di riparazione, la fattura per i costi sostenuti per tale riparazione e infine, la lettura del contatore al momento della riparazione.

La Smat poi prevede che sul debito residuo dopo le riduzioni ammesse, sarà possibile usufruire delle ulteriori riduzioni previste dal servizio assicurativo, sempre che questo sia stato stipulato e, che se tale debito risultasse essere ancora superiore “dell’80% al valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, è garantita all’utente la possibilità di rateizzarne il pagamento”.

Sembra, quindi, che la società abbia applicato la normativa in essere, che è stabilita dall’Arera, e quindi, da quanto posso vedere, non è possibile fare altro, se non  chiedere la rateizzazione del residuo.