Sempre più diffuse, per le telecamere di videosorveglianza, unitamente al loro posizionamento e al rispetto delle normative che ne regolano l’uso, si devono rispettare determinate norme, al fine di non incorrere in vere e proprie violazioni della privacy
Un quadro normativo modificato nel tempo, integrato con modifiche, al fine di porre al centro il rispetto della privacy e dei dati personali: il GDPR (General Data Protection Regulation) viene approvato dall’Ue nel 2018,e riguarda anche l’installazione e utilizzo delle videocamere di sorveglianza.
Si tratta di una serie di norme che indicano gli obblighi legati al rispetto del trattamento dei dati personali relativi ai proprietari di telecamere per impianti di sorveglianza pubblici e privati. Le prime modifiche al testo arrivano dopo circa due anni, nel mese di gennaio, con le quali decade la necessità di avere l’autorizzazione del Garante per l’installazione delle telecamere.
Vengono introdotte maggiori specifiche sulla tipologia di cartellonistica da utlizzate oltre che alcune precisazioni sulla conservazione del materiale registrato (termini di cancellazione). La situazione non cambia quando si parla di installazione delle telecamere presso un’attività commerciale, per le quali sono state messe a punto delle cosiddette Faq a cui il Garante della privacy risponde.
Utilizzo delle telecamere: le Faq del Garante privacy
Il ricorso a delle Faq, introdotte dal Garante per la protezione dei dati personali, si è reso necessario per regolamentare in maniera più dettagliata il trattamento dei dei dati personali quando di parla di installazione di telecamere e impianti di videosorveglianza pubblici e privati. Una misura per rispondere a un aggiornamento del Regolamento 2016/679.
Sempre reperibili e disponibili sul sito dell’Autorità forniscono risposte in relazione a domande rivolte, nel corso del tempo, all’Ufficio preposto.
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I principi messi in luce sono rispettivamente:
- il principo di minimizzazione;
- il principio di responsabilizzazione.
Il primo regola la raccolta dei dati in riferimento alla scelta delle modalità di rispresa e la posizionamento dell’impianto, specificando che i dati devono riguardare solo ed esclusivamente le finalità perseguite, pertanto non eccedenti.
Il secondo provvede a normare contesto, finalità e rischi del trattamento dei dati nel caso di violazione della liceità e della proporzionalità dello stesso, interamente a carico del titolare del trattamento poiché decade l’obbligo di autorizzazione da parte del Garante, come anticipato.
Vengono precisati i modelli di segnalazione della presenza di telecamere, che devono contenere le informazioni più importanti e immediate, atte a far comprendere, da subito, le zone oggetto di ripresa. L’informativa va dunque collocata prima di entrare nella zona sorvegliata.
Attenzione ai tempi per la conservazione dei dati: seppur i tempi di conservazione devono essere stabiliti dal titolare del trattamento in base al contesto e alle finalità del trattamento, i dati personali dovrebbero essere soggetti a cancellazione dopo pochi giorni, salvo che specifiche norme di legge non prevedano espressamente determinati tempi di conservazione dei dati. Qualora tale periodo dovesse aumentare, occorrerà darne sempre specifica giustificazione.
Vietato il monitoraggio di ambienti che ledano la dignità della persona (come bagni); inoltre, il titolare del trattamento dei dati, dovrà utilizzare idonee misure di sicurezza per evitare la diffusione dei dati raccolti.