L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una nuova guida aggiornata per ricapitolare quali sono le misure fiscali a sostegno delle persone più vulnerabili, ossia quelle con disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.
Il documento, 38 pagine, si sofferma in modo particolare sulle agevolazioni per il settore auto (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) senza tuttavia trascurare le detrazioni per i figli a carico, le spese sanitarie, l’IVA ridotta per l’acquisto di ausili tecnici ed informatici e l’eliminazione delle barriere architettoniche, solo per citarne alcune.
Legge 104, agevolazioni per il settore auto: beneficiari
La Legge 104 prevede una serie di agevolazioni fiscali per i disabili per il settore auto, come l’esenzione Irpef, l’Iva al 4%, l’esenzione bollo e l’esenzione dell’imposta di trascrizione.
Non tutti i disabili possono usufruirne, vediamo nel dettaglio chi sono i beneficiari:
- non vedenti e sordi;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore. I verbali di invalidità e di handicap hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni.
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- “Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)”: conquesta indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta alriconoscimento dell’idoneità alla guida.
- “Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinatol’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: in questi casiil veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
- “Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: anche in questi casi il veicolonon deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
L’Agenzia delle entrate specifica che le agevolazioni previste per il settore auto sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.
Agevolazioni disabili settore auto: per quali veicoli?
Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli:
- autovetture. Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- autoveicoli per il trasporto promiscuo. Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- autoveicoli specifici. Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- autocaravan. Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente;
- motocarrozzette. Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
- motoveicoli per trasporto promiscuo. Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente;
- motoveicoli per trasporti specifici. Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar”, che possono essere condotte senza patente.
L’agevolazione può essere riconosciuta invece per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Disabili, agevolazioni settore auto: detrazione Irpef del 19%
Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef pari al 19% del costo sostenuto, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto).
Prevista la detrazione Irpef anche per le spese di riparazione del mezzo, con l’esclusione dei costi di ordinaria manutenzione e dei costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).
Legge 104, agevolazioni settore auto: agevolazione Iva al 4%
Sconto Iva al 4%, anziché al 22% per i disabili sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:
- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;
- 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;
- di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:
- all’acquisto contestuale di optional;
- alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata);
- alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
L’aliquota agevolata del 4% si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto) e può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.