Dal 16 aprile è in vigore la ricetta elettronica veterinaria, e ora il ministero della Salute tramite una nota esplicativa chiarisce alcuni aspetti problematici che si possono creare con il nuovo sistema: se il medicinale prescritto non è disponibile, il farmacista può proporre il generico e se manca anche quest’ultimo si può optare per un corrispondente previo assenso del veterinario .
È questo in estrema sintesi il contenuto della segnalazione del ministero come riportato da QuotidianoSanità.it: “Il farmacista responsabile della vendita diretta può:
1. suggerire e consegnare un medicinale veterinario generico, avente denominazione diversa rispetto a quello prescritto, purché sia più conveniente da un punto di vista economico per l’acquirente; deve essere garantita l’identità della composizione quali-quantitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione (comma 1); tale disposizione permette al farmacista di valutare la possibilità di effettuare la sostituzione dei medicinali veterinari prescritti con medicinali veterinari generici, solo per ragioni di convenienza economica; in tal caso non è necessario che il veterinario autorizzi la sostituzione;
2. nel caso in cui sussista l’urgenza di inizio della terapia, se il medicinale veterinario prescritto non è immediatamente disponibile, può consegnare un medicinale veterinario corrispondente purché analogo a quello prescritto nella ricetta per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destinazione, previo assenso del veterinario che ha rilasciato la prescrizione; l’assenso deve essere regolarizzato nei cinque giorni lavorativi successivi mediante apposita comunicazione del medico veterinario, sottoscritta dallo stesso, da consegnare al farmacista (comma 2); tale sostituzione deve essere autorizzata dal medico veterinario e regolarizzata dallo stesso, attraverso le modalità previste dal sistema di cui fa parte la ricetta elettronica, entro 5 giorni lavorativi.
• Per quanto riguarda le situazioni di carenza dei medicinali veterinari, è necessario distinguere i casi in cui il medicinale: a) non sia presente sul mercato del territorio nazionale; b) non sia presente in un determinato momento in farmacia.
I farmacisti, qualora richiesti di medicinali di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarli nel più breve tempo possibile, purché il richiedente anticipi l’ammontare delle spese”.
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