La riforma della Class action diventa definitivamente legge: il Senato con 206 Sì ha approvato il Ddl che aveva ricevuto l’ok dalla Camera nell’ottobre scorso dove era stato ha approvato un emendamento proposto da Forza Italia sulla irretroattività delle cause: potranno essere attivate class action su danni successivi all’entrata in vigore.
L’azione giudiziaria collettiva passa dal Codice del Consumo al Codice civile. Viene allargato il campo d’azione, per chi vi può fare ricorso (tutti i cittadini e non solo utenti e consumatori) sia per gli argomenti che possono essere oggetto dell’azione giudiziaria, sia per il tipo di tutela che si può ottenere. Arriva il patto di “quota lite” per gli avvocati e la possibilità di aderire anche dopo la sentenza. La competenza a livello giurisdizionale aspetta alla sezione specializzata in materia di imprese dei rispettivi tribunali di competenza.
L’azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di “diritti individuali omogenei” (ma non ad “interessi collettivi“). Il testo individua come destinatari dell’azione di classe imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività.
I consumatori: “Risultato storico”
Soddisfatto Massimiliano Dona, presidente dell’Unc, Unione nazionale dei consumatori: “Per noi è un buon risultato. La vecchia legge era ingestibile: ora potremo fare meglio per tutelare i consumatori da quelle odiose truffe di piccolo importo contro le quali nessuno reagisce!. “Basti pensare alle compagnie telefoniche e alla vicenda della fatturazione a 28 giorni. Ora si resistuisce potere di reazione al soggetto più debole del rapporto contrattuale”.
Come funzionerà
Il procedimento prevede tre fasi:
– l’ammissibilità dell’azione. Sarà competenza del tribunale delle imprese che dovrà pronunciarsi entro un mese dalla domanda. Accolta, l’azione sarà pubblicata su una piattaforma curata dal ministero della Giustizia;
– decisione sul merito;
– rimborsi. La liquidazione delle somme agli aderenti alla classe viene decisa con decreto del giudice delegato.
Si utilizzerà il cosiddetto rito sommario di cognizione, senza possibilità di cambiarlo. Si stabilisce la possibilità di sospensione del giudizio da parte del tribunale, quando è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente o un giudizio davanti al Tar.
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