Per il Bonus verde l’Agenzia dice ok ai pagamenti tramite assegno. La concessione non è di poco conto se consideriamo che mai prima d’ora gli assegni erano stati segnalati quale strumento di pagamento valido ai fini della detrazione, né per gli sconti su ristrutturazioni o risparmio energetico, né per il più recente Bonus mobili.
È solo uno dei diversi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sulla novità del Bonus verde, introdotto con l’ultima Legge di Bilancio e valido per le sole spese effettuate nell’arco del 2018. Chi dunque avesse pagato tramite contanti per eventuali lavori “verdi” svolti da inizio anno non potrà contare sull’applicazione del beneficio nella dichiarazione del 2019. Questa è una certezza assoluta, vista la conditio sine qua non posta dall’amministrazione di procedere in ogni caso con pagamenti tracciabili, cosa che appunto non sono i contanti.
Vediamo allora quali tipologie di lavori rientrano nel “premio” della detrazione. Per rispondere a questo dubbio non possiamo che rifarci alla dicitura, pur generica, coniata dal legislatore, che parla appunto di “sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi” e di “realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili”.
Ora, dai chiarimenti dell’Agenzia emerge con tutta evidenza che deve comunque trattarsi di “interventi straordinari”. Cioè in altri termini, così come avviene per le ristrutturazioni, la detraibilità deriva dalla non-ordinarietà dei lavori, quindi anche in questo caso l’Agenzia richiede che le opere, per essere agevolabili, si inseriscano “in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’area esistente”.
Tanto per fare un esempio, se si comprano semplicemente delle piante per abbellire un giardino che poi, nella sostanza, resterà immutato, o se magari, all’interno del medesimo giardino, si ricaverà uno spazio dove piantare una siepe o un albero, tali interventi non saranno annoverabili fra quelli detraibili. Quello che realmente conta ai fini del bonus è dunque la “pesantezza”, cioè la rilevanza con cui l’intervento andrà ad incidere rispetto ai connotati originari dell’area verde. È quindi richiesto uno spessore più elevato di trasformazione/manutenzione dell’area, e questo è reso abbastanza evidente dalle parole: “sistemazione a verde ex novo” e “radicale rinnovamento dell’area esistente”.
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Per quanto riguarda l’aspetto prettamente economico, la detrazione andrà ad agevolare nella misura del 36% le spese effettuate nel 2018 fino a un massimo di 5.000 euro per ogni unità immobiliare. Analogamente ai bonus su ristrutturazioni, mobili e risparmio energetico, non verrà goduta in un’unica soluzione, cioè in un solo 730, ma sarà rateizzata in dieci anni con altrettante quote di pari importo. Considerando allora che la prima quota detraibile verrà inserita nel 730/2019, redditi 2018, il bonus arriverà a conclusione nel 730/2028.
Per fare allora due conti, essendo il tetto di spesa detraibile non superiore a 5.000 euro, i contribuenti che ristruttureranno i propri spazi verdi potranno avere diritto a uno sconto sull’imposta di al massimo 1.800 euro, spalmati in dieci rate da 180 euro ciascuna. Sulle modalità di pagamento, come anticipavamo, viene introdotta l’ammissibilità dell’assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, che dunque si aggiunge alle altre ben note: bonifici parlanti (la causale è la stessa del bonus 50%), ordinari, oppure carte di credito e bancomat.