Bimbi in auto, le norme per viaggiare in sicurezza

Bambini in auto sempre più sicuri. Sono entrate in vigore a inizio di quest’anno nuove norme per la loro sicurezza, e altre diverranno operative la prossima estate, completando una piccola rivoluzione in tema di trasporto dei più piccoli in automobile.

Le novità aggiornano e integrano le normative relative ai sistemi di ritenuta per bambini attualmente in vigore e contenute nei regolamenti internazionali ECE R44-04 e R129 (prima fase, detta anche i-Size), adeguandole al progresso tecnologico che permette di alzare lo standard di sicurezza (oggi, ad esempio, i seggiolini sono sottoposti a test di resistenza anche in caso di impatto laterale, mentre in passato si teneva conto del solo frontale).

COSA PREVEDONO GLI AGGIORNAMENTI GIÀ IN VIGORE

La principale novità riguarda i rialzi per i bambini più grandicelli, ovvero le alzatine che permettono di allacciare correttamente le cinture di sicurezza dell’auto, passando in senso longitudinale da spalla a torace del bambino, in modo da garantire un’azione efficace in caso di urto. Questi cuscini ausiliari possono essere dotati di schienale oppure no; in questo secondo caso, la maggiore praticità (si spostano facilmente da un’auto all’altra) ed economicità si scontrano con un minore livello di sicurezza in caso di impatto laterale, come evidenziato dagli stress test più recenti.

Proprio per sopperire a questa carenza, ecco che da gennaio 2017 è stata aggiornata la normativa europea R44-04, prevedendo che tutti i bambini con un’altezza inferiore ai 125 cm dovranno obbligatoriamente utilizzare un seggiolino auto dotato di schienale. Quelli privi di schienale potranno essere utilizzati dai bambini di altezza superiore, fino a 150 cm (che è il limite al quale il nostro codice della strada, all’art. 172, ricollega l’obbligo di assicurare al sedile i bambini con adeguati e omologati sistemi di ritenuta).

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LE NOVITÀ DELL’ESTATE 2017

In estate sarà operativa la seconda delle tre fasi della normativa R129. Riguarderà i seggiolini auto per bambini da 100 a 150 cm, stabilendo che questi potranno essere fissati o con l’aggancio Isofix o solo con le cinture di sicurezza (in pratica, farà cadere l’obbligo di utilizzare il sistema Isofix per questa categoria di supporti). Infine, dall’entrata in vigore di questa seconda fase tutti i seggiolini e i rialzi a 125 cm di altezza dovranno essere dotati di schienale (per cui da quel momento diventeranno fuorilegge e non potranno essere più venduti quelli privi di schienale).

NESSUN OBBLIGO, MA MEGLIO SOSTITUIRE I SEGGIOLINI PIÙ DATATI

I vecchi seggiolini già acquistati potranno ancora essere utilizzati (tranne quelli omologati R44-01 e R44-02, vecchie normative già fuorilegge dalla metà degli anni 90), quindi non sarà obbligatorio sostituirli. Ma per una maggiore sicurezza dei piccoli è certamente consigliabile cambiarli con uno omologato secondo le norme più recenti.

CON LE REGOLE ATTUALI, PIÙ SICURI I SEGGIOLINI OMOLOGATI R129

La disciplina più recente attualmente in vigore è quella della prima fase della normativa R129, che riguarda i seggiolini auto dalla nascita fino ai 105 cm di altezza, richiedendo per la loro installazione, esclusivamente l’utilizzo del sistema di aggancio Isofix. La normativa R129 convive (e continuerà a convivere anche con la fase 2) con la R44-04, per cui spetta a ogni genitore scegliere quale omologazione seguire nella scelta del seggiolino per il proprio figlio. C’è da dire, però, che le due normative divergono in alcuni punti essenziali, e la più recente (la R129) assicura standard di sicurezza più elevati.
Queste le differenze: la R129 ha classificato il bambino in base all’altezza e non al peso (come fa, invece, la R44-04, che li classifica dalla nascita fino ai 36 chili); inoltre, (e questo è importantissimo per la sicurezza dei piccoli a bordo) ha richiesto che l’omologazione dei seggiolini i-Size valuti anche la prova da impatto laterale (quella della R44-04 non la prende in considerazione); e infine, ha reso obbligatorio far marciare il bambino in senso contrario a quello di marcia fino a 15 mesi (mentre per la R44/04 l’obbligo è fino ai 9 chili di peso, che corrispondono in media ai 9-10 mesi).