Dal primo ottobre sono entrate in vigore le nuove norme sull’anatocismo bancario e gli istituti di credito hanno informato o lo stanno facendo circa le novità contenute nel decreto 343/2016.
Una norma, ricordiamo, che modifica ma non “abbatte” il meccanismo degli interessi sugli interessi: il calcolo e l’addebito degli interessi attivi non sarà più trimestrale ma annuale (come avviene per gli interessi attivi) alla fine dell’anno; entro il 1° marzo successivo il correntista dovrà decidere se saldare il dovuto o farseli addebitare in conto. Se deciderà per la seconda opzione ci sarà – come oggi – la capitalizzazione degli interssi: i passivi maturati fino al 31 dicembre dell’anno precedente si trasformeranno in capitale e su questo verrà applicato un tasso di interesse. Tuttavia rispetto al passato l’anatocismo dovrà essere autorizzato espressamente dal cliente.
E se non si paga?
Discorso diverso se non si salda il dovuto e non si autorizza la capitalizzazione composta degli interessi, il correntista si troverebbe di fronte a un inadempimento contrattuale a banca potrebbe chiedere gli interessi moratori. In questo caso si solleverebbero altre questioni , perché il codice civile, prevede che gli interessi scaduti possano produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale, e quindi non dal giorno dell’inadempimento o dalla messa in mora.
Cosa succede da qui al 31 dicembre?
Le nuove regole ricordiamo valgono per gli sconfinamenti in conto correnti (il famoso “rosso”) e per i fidi accordati e sono entrate in vigore dal 1° ottobre. Dunque per l’ultimo trimestre non dovrebbe essere più scattare automanticamente la capitalizzazione degli interessi (interessi su interessi) e l’addebito al 31 dicembre. A fine anno, il debitore, dovrebbe ricevere il computo degli interessi passivi ed entro il 1° marzo successivo sarà chiamato a decidere: pagare il dovuto o trasformalo in capitali e quindi autorizzare l’anatocismo.
Dal 1° gennaio al 1° marzo saranno vietati ovviamente gli interessi di mora.
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