C’è voluto poco più di un anno ma alla fine ha ottenuto il rimborso che chiedeva: un consumatore – senza ricorrere alle vie legali, lunghe e costose, ma percorrendo la più comoda ed economica strada della giustizia stragiudiziale – ha ottenuto di fronte all’Arbitro bancario e finanziario (Abf) la condanna di Fiditalia al rimborso di poco più di 2mila euro. A parte il riconoscimento della somma di denaro, c’è certamente la soddisfazione di vedersi riconosciuto un diritto e la consapevolezza che per avere ragione non necessariamente si deve passare attraverso le lungaggini dei tribunali. Lì dove sono previste, insomma, le procedure conciliative stragiudiziali funzionano bene. “In questi casi è molto più semplice per i consumatori vedersi riconosciuti i propri diritti. Peccato però che non per tutti i settori vi siano simili possibilità”, ha commentato Walther Andreaus, direttore del Centro Tutela Consumatori (Ctcu).
Ma veniamo alla vicenda che ha originato la decisione dell’Abf. Nel 2011 un consumatore ha concluso un contratto di finanziamento con Fiditalia. Anziché attendere la naturale scadenza, però, il cliente ha deciso di estinguere anticipatamente il debito rimborsando il dovuto alla finanziaria. Fin qui tutto bene.
Ma la sorpresa si è avuta quando Fiditalia ha fatto orecchio da mercante alla (legittima) richiesta del consumatore di vedersi restituire una parte delle commissioni pagate al momento della stipula del contratto di finanziamento, poiché le relative prestazioni sono state fruite soltanto parzialmente.
La richiesta, dicevamo, era più che legittima, dato che poggia su una norma di legge (l’art. 125 sexies, comma 1 del Testo unico bancario) che prevede che quando il consumatore rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore, “ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La somma da restituire era stata valutata dai consulenti del Centro Tutela Consumatori (Ctcu) in € 2.170,39 e nel reclamo inviato a Fiditalia, del totale delle commissioni pagate per 84 mesi, si chiedeva il rimborso per il periodo dal momento dell’estinzione anticipata alla scadenza “naturale” del contratto, che era di 45 mesi. Fiditalia, come detto, si era però rifiutata di rimborsare la somma, costringendo il consumatore a rivolgersi, tramite i consulenti del Ctcu, all’Arbitro Bancario Finanziario, per risolvere in via stragiudiziale la controversia insorta tra il consumatore e la finanziaria.
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E il Collegio dell’Abf, infine, ha dato ragione al ricorrente, condannando Fiditalia a restituire al proprio cliente la somma di 2.170,39 euro, oltre le spese sostenute per la presentazione del ricorso.