Il polline deve essere considerato come una componente naturale specifica del miele e non un «ingrediente» nel senso previsto dal regolamento in materia di etichettatura n. 1169/2011, ossia una sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito. E’ quanto prevede il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele.
In conseguenza di ciò cambia anche la quantità di Ogm ammessa che si innalza. Come spiega la Coldiretti: “Un conto è calcolare il residuo dello 0,9% sull’ingrediente. Un’altra cosa è valutarlo sull’intero prodotto. Ad esempio, in un vasetto di miele da 1 kg che contiene in totale un grammo di polline l’obbligo di etichettatura si applica solo con la presenza di ben 9 grammi di polline transgenico e, quindi ciò non avverrebbe praticamente mai anche se tutto il polline fosse transgenico”.