L’assegno di mantenimento ai figli in caso di separazione

Chiedilo al Test è la sezione che tutti i mesi ospita le domande, i quesiti, le riflessioni, i dubbi dei nostri utenti e consumatori su un determinato argomento, e le risposte dei nostri esperti. Questo mese ci occupiamo anche dell’assegno di mantenimento dei figli una delle questioni piuÌ€ discusse, tra coniugi separati o divorziati.

Quali spese sono comprese nell’assegno di mantenimento?


Nel protocollo del foro di Roma si includono: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici e medicinali per la cura di patologie ordinarie e/o stagionali), trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite giornaliere organizzate dalla scuola; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione, parrucchiere, estetista.

Il giudice deve tener conto di queste spese nel determinare l’assegno?


Sì. È quindi importante specificarle nelle richieste introduttive, attraverso il proprio avvocato.

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Quali sono le spese straordinarie che non hanno bisogno del consenso dei genitori?

Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti, a eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili, sia pubblici che privati, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Ssn in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto.

E quelle subordinate al consenso?

Tra quelle scolastiche ci sono: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette e spese alloggiative se fuori sede di università pubbliche o private, ripetizioni, viaggi di istruzione scolastici, prescuola, doposcuola e baby sitter per coprire l’orario di lavoro del genitore che li utilizza.

Tra le spese di natura ludica e parascolastica: corsi di lingua, di informatica o attività artistiche, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze senza i genitori, acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto.

Tra le sportive: attività comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per agonistica. Tra le medico-sanitarie: interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il Ssn, degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, psicoterapia e logopedia.

Come si acquisisce il consenso?

Il genitore che intende sostenere la spesa straordinaria, invia una specifica richiesta scritta all’altro che, se non oppone entro 10 giorni un motivato dissenso per iscritto, è considerato consenziente. Ovviamente in caso di conflitto bisognerà ancora una volta ricorrere al giudice.