Bagagli persi, voli annullati, assistenza inesistente. Quanto basta per rovinare una vacanza. Tutte le compagnie aeree che operano nel territorio comunitario hanno l’obbligo di informare i passeggeri sui loro diritti in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo del volo. E in caso di disservizio hanno l’obbligo di prestare assistenza in aeroporto (e non solo) agli utenti. Dopo la nostra guida su come essere risarciti per i disagi patiti in vancanza, ecco cosa si deve “rivendicare” nel caso in cui in aeroporto le cose vanno storte.
L’overbooking
In caso di negato imbarco (overbooking), cancellazione del volo e ritardo prolungato, al passeggero sono riconosciuti diritti di compensazione pecuniaria, rimborso o imbarco su un volo alternativo e assistenza secondo le modalità di protezione previste dalla Carta dei diritti del passeggero.
La compensazione pecuniaria consiste in un risarcimento di 250 euro per tratte aeree fino a 1.500 chilometri; di 400 euro per tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le tratte comprese tra i 1.500 e i 3.500 km; di 600 euro per le tratte superiori ai 3.500 km.
Il risarcimento va ricevuto in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o con buoni viaggio o altri servizi concordati.
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I ritardi
In caso di ritardo di 2, 3 o 4 ore e in relazione alla lunghezza della tratta, il viaggiatore durante l’attesa ha diritto a effettuare due telefonate (oppure fax o mail) a spese della compagnia, a ricevere pasti e bevande o adeguata sistemazione in albergo laddove siano necessari uno o più pernottamenti.
Qualora il ritardo superi le 5 ore il passeggero ha diritto al rimborso, entro 7 giorni, del prezzo del biglietto, all’imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o in data successiva a lui più conveniente a seconda della disponibilità di posti.
Il bagaglio smarrito
In caso di mancata riconsegna o di danneggiamento del bagaglio, all’arrivo a destinazione si deve segnalare lo smarrimento o di danneggiamento bagaglio, presso gli uffici Lost and Found dell’aeroporto. Qui il passeggero deve compilare l’apposito modulo, comunemente denominato Pir (Property Irregularity Report).
Smarrimento. Se entro 21 giorni dalla compilazione del Pir non fossero state ricevute notizie sul ritrovamento, tutta la documentazione per l’avvio della pratica di risarcimento va inviata alla compagnia.
Ritrovamento. In caso di ritrovamento del bagaglio, entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna, tutta la documentazione va inviata per l’avvio della pratica di risarcimento delle spese eventualmente sostenute.
Documenti. La documentazione per la segnalazione dello smarrimento o del ritardo della consegna, include i titoli di viaggio, gli scontrini e le ricevute di eventuali spese sostenute a causa del disservizio.
Risarcimento. In caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio registrato, il passeggero ha diritto a un risarcimento fino a 1.000 euro dalle compagnie aeree dell’Unione europea e dei paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal, e fino a circa 17 euro per chilogrammo dalle compagnie aeree dei paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia.