
Fino a due anni di sospensione non retribuita dal lavoro per i malati oncologici e gli invalidi dal 74%: una norma per evitare la perdita del lavoro. In più dal 1° gennaio si aggiungono 10 ore annue di permesso retribuito per le analisi. Tutti i dettagli della nuova legge 106/2025
Debutta il 1° gennaio la nuova legge 106 che ampia – seppur di poco – le tutele della “vecchia” 104. Il dipendente – pubblico e privato – affetto da malattia oncologica o da patologie invalidanti superiori al 74% non rischieranno più di perdere il posto di lavoro perché potranno contare su un congedo fino a 24 mesi non retribuito (i contributi previdenziali potranno essere versati dal dipendente). Il rientro poi sarà agevolato con la concessione di lavoro in modalità agile (smart working). Novità pure per i permessi retribuiti per sostenere esami relativi alla propria patologia: ai 3 giorni mensili di assenza previsti dalla legge 104, si aggiungono 10 ore annue di permesso per effettuare le analisi diagnostiche.
Le novità sono contenute nella legge n. 106 del 18 luglio 2025 recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche” approvata l’agosto scorso e in parte in vigore dal nuovo anno.
Cerchiamo di analizzare le novità considerando che queste si aggiungono “in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro”.
Congedi non retribuiti fino a 24 mesi
A chi spetta: (articolo 1, comma 1) ai dipendenti “pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa;
La contribuzione: (aricolo 1, comma 1) “Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque pro-
cedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente”.
Cosa serve: (articolo 1, comma 2) “La certificazione delle malattie rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente”.
Agevolazioni per il rientro: (articolo 1, comma 4) “Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile“.
Permessi di lavoro per visite
A chi spetta: (articolo 2, comma 1) a due tipologie: ai dipendenti “pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow- up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento”; ai famigliari, lavoratori pubblici e privati, di “figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al
74 per cento”.
Cosa serve: la “prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata”;
Quante ore: (articolo 2, comma 1) “dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità e della copertura figurativa (retribuiti e con il versamento dei contributi, ndr), per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti”;
Facilitazioni: le 10 ore annue si aggiungono ai 3 giorni di permesso mensile previsto dalla legge 104.









