
Il Tribunale di Torino: va disapplicata la clausola che prevede una franchigia a carico dell’assicurato solo per aver scelto l’autoriparatore invece di essersi rivolto ad uno convenzionato con la compagnia. Movimento consumatori: “Allianz, Bene, Linear, Sara, Unipol, Quixa, Reale, Verti, Prima e Zurich prevedono questa clausola”
Scegliere un carrozziere non convenzionato con la compagnia di assicurazione comporta spesso per l’automobilista l’applicazione di una franchigia o di una rivalsa, spesso tra il 5% e il 20% del danno, o un importo fisso tra 500 euro e 1.000 euro, a carico dell’assicurato. Secondo Movimento consumatori molte compagnie come Allianz, Bene, Linear, Sara, Unipol, Quixa, Reale, Verti, l’intermediario Prima Assicurazioni e Zurich stanno inserendo nei loro contratti clausole che penalizzano la libera scelta dell’autoriparatore, mirando a incentivare le officine partner, che offrono tariffe scontate all’assicurazione.
Una recente sentenza del Tribunale di Torino (26 febbraio 2026 dalla !uarta sezione civile) ha di fatto bocciato queste franchigie stabilendo che una clausola che penalizza economicamente il consumatore solo per aver scelto liberamente il riparatore si traduce in un “esercizio abusivo del diritto“.
La clausola per i giudici non è vessatoria in sè ma risulta invece contraria a buona fede quando impone all’assicurato un sacrificio sproporzionato senza che l’assicurazione ne dimostri una giustificazione economica.
Bocciato, come spiega Giovanni D’Agata presidente dello Sportello dei diritti, quindi l’appello proposto dall’assicurazione contro la decisione del giudice di pace che l’aveva condannata a pagare 1.100 euro in più rispetto ai 1.300 liquidati alla proprietaria di una Lancia Y danneggiata dalla grandine. Ciò perché l’assicurata aveva deciso di far aggiustare l’auto da un carrozziere di fiducia, spendendo 2.700 euro, e la compagnia applica la franchigia contrattuale di 1.500 euro prevista dalle condizioni particolari di polizza per le riparazioni “fuori rete”. Rispetto alla sentenza di primo grado il risultato non cambia, ma sbaglia il magistrato onorario a ritenere la clausola vessatoria e nulla per la mancata specifica sottoscrizione di cui all’articolo 1341 Cc: l’interesse della compagnia a limitare il rischio economico risulta meritevole di tutela, ma ciò non toglie che sia necessario verificarlo volta per volta nella fattispecie analizzata.
Netto il giudizio del Movimento consumatori: “La scelta del riparatore è però fondamentale: non è la stessa cosa riparare un’auto nell’interesse del proprietario oppure nell’interesse di chi deve sostenere il costo della riparazione, vale a dire la compagnia di assicurazioni. La riparazione di un veicolo non riguarda inoltre solo l’aspetto estetico, ma anche la sicurezza: una riparazione mal eseguita o al risparmio compromette la sicurezza del guidatore, dei passeggeri e di tutti gli utenti della strada. E’ perciò importante che ogni automobilista che subisca un sinistro possa rivolgersi liberamente al proprio carrozziere di fiducia. È un diritto previsto dal Codice delle assicurazioni che all’articolo 148, comma 11-bis prevede la riparazione integrale del danno ‘avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia‘”.
Clausole che limitano o riducono il risarcimento risultano quindi contrarie alla normativa vigente e lesive dei diritti degli assicurati. Ora sta alle compagnie adeguare i contratti rimuovendo le clausole “penalizzanti”.









