Fecondazione eterologa: cosa dice la legge

Chiedilo al Test è la sezione che tutti i mesi ospita le domande, i quesiti, le riflessioni, i dubbi dei nostri utenti e consumatori su un determinato argomento, e le risposte dei nostri esperti. Questo mese ci occupiamo di fecondazione artificiale eterologa.
Su il Test in edicola, lo speciale con gli approfondimenti su questo delicato tema.

Di seguito le risposte ai principali quesiti.

 

Cos’è la fecondazione artificiale di tipo eterologa?

È quella che si ottiene con il ricorso a ovulo o seme di donatori esterni alla coppia, e in Italia – fino alla sentenza n. 162/2014 della Corte Costituzionale – era vietata. Ora è ammessa se sia stata diagnosticata una patologia che causa sterilità o infertilità assolute e irreversibili. Le linee guida 2015 prevedono espressamente il ricorso alla tecnica della fecondazione eterologa che è consentita qualora non vi siano altri metodi terapeutici per rimuovere le cause di sterilità.

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Inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 96/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli della legge 40, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili. Di conseguenza, a tali coppie, sarà accessibile la diagnosi preimpianto.

 

Qual è lo stato giuridico del nato?

Il nato assume lo stato di figlio nato nel matrimonio o fuori del matrimonio (a seconda che i genitori siano coniugati o conviventi). Non è possibile alcun ripensamento per la coppia che fa ricorso alla procreazione assistita: al momento della nascita, infatti, la madre non può esprimere la volontà di non essere nominata nell’atto di nascita, né il padre può contestare la paternità.

 

E l’embrione?

Secondo l’orientamento dell’ultima giurisprudenza anche di merito a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/14 si deve considerare elemento decisivo ai fini dell’acquisto dello status filiationis (lo stato giuridico di figlio) l’impianto in utero, il suo sviluppo come feto e la sua nascita. Non hanno quello specifico status quei numerosi embrioni non impiantati o, seppur impiantati, che non riescano a terminare il percorso. In questo caso sono considerati privi di personalità giuridica e diritti successori.

 

Dunque per l’embrione non è prevista alcuna tutela?

In realtà non è così, dato che sono previste delle regole:

– è vietata la sperimentazione (salvo che si tratti di ricerca clinica a tutela dello sviluppo e della salute dell’embrione stesso);

– sono vietati gli interventi di clonazione;

Р̬ vietata la fecondazione di gameti umani con gameti di specie diversa e la creazione di ibridi.