Garanzia, scatta l’obbligo di trasparenza nei negozi. Il nostro test sul fast fashion

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Scatta in tutti i negozi e i siti di vendita dell’Unione europea l’obbligo di pubblicare un avviso armonizzato sui diritti di garanzia. Debutta anche una nuova etichetta per i prodotti con garanzia di durabilità superiore ai due anni. Ma nei fatti, come dimostra il test del Salvagente su decine di marchi di fast fashion, la trasparenza è un miraggio

Dal 27 settembre 2026, chi entra in un negozio o acquista online nell’Unione europea trova un avviso obbligatorio che ricorda i diritti legati alla garanzia legale. Nello stesso giorno debutta anche l’etichetta EU Garan, pensata per segnalare i prodotti per cui il produttore offre volontariamente una garanzia di durabilità superiore ai due anni. Le due novità, che derivano dalla direttiva europea 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, non creano nuovi diritti ma rendono visibili tutele che esistono già e che troppo spesso i consumatori non conoscono o non fanno valere.

L’avviso obbligatorio: stesso formato in tutta Europa

Ora tutti i venditori di beni di consumo devono esporre in modo ben visibile un avviso uguale in tutta l’Ue. Nei negozi fisici può trattarsi di un poster alla parete o accanto alla cassa; negli acquisti online compare come promemoria sul sito del venditore. Il contenuto è semplice: nell’Ue i prodotti hanno una garanzia legale di almeno due anni e alcuni paesi prevedono periodi più lunghi. Se il prodotto non funziona come dovrebbe, il venditore è obbligato a ripararlo o sostituirlo gratuitamente. In alcuni casi il consumatore può ottenere una riduzione del prezzo o il rimborso completo.

EU Garan: il bollino che premia la durabilità

Accanto all’avviso armonizzato arriva l’etichetta EU Garan, che riguarda i produttori che scelgono di offrire una garanzia commerciale di durabilità superiore ai due anni. Per poter esporre il bollino, la garanzia deve essere gratuita per il consumatore, deve coprire l’intero prodotto e non solo un componente, e deve durare più di due anni. L’etichetta indica chiaramente il numero di anni garantiti. Per tutto quel periodo il produttore si impegna a far sì che il prodotto mantenga, con un uso normale, le funzioni e le prestazioni dichiarate: in caso contrario deve ripararlo o sostituirlo senza costi aggiuntivi. Per il consumatore significa poter confrontare prodotti simili in base alla durata garantita prima ancora di leggere la scheda tecnica.

Due garanzie diverse: non confondetele

Vale la pena chiarire la differenza tra le due tutele, perché si tratta di strumenti distinti. La garanzia legale spetta sempre, per almeno due anni, e si fa valere nei confronti del venditore: non dipende dalla volontà del produttore e non può essere ridotta né eliminata. La garanzia commerciale di durabilità segnalata dall’etichetta EU Garan è invece un impegno aggiuntivo e volontario del produttore, che non sostituisce né riduce quella legale.

Stefano Albertini, coordinatore dell’ufficio di Bolzano del Centro Europeo Consumatori Italia, invita i consumatori ad “abituarsi a leggere l’avviso esposto in negozio o sul sito prima di concludere l’acquisto”. Gunde Bauhofer, direttrice del Centro Tutela Consumatori Utenti, aggiunge un avvertimento pratico sulle garanzie aggiuntive a pagamento: vale la pena “verificare cosa offrono in più rispetto a quella legale, e quindi se ne valgano davvero la pena”.

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Il test del Salvagente sul fast fashion

Capi d’abbigliamento fast fashion nascono con uno scopo ben preciso: spingere i consumatori a comprare abiti con design al passo con i tempi ma senza svenarsi. Il patto tacito tra consumatori e aziende come Shein, Zara, H&M, Mango, Upim e simili è che a fronte di prezzi contenuti non ci si possa aspettare di avere tra le mani un capo che sia resistente e durevole come altri ben più cari. Questa però non è una scusa per soprassedere sul diritto alla garanzia. Quella stabilita dall’Unione europea per i beni di consumo, valida 26 mesi a partire dall’acquisto, è buona per i prodotti tessili allo stesso modo che per elettrodomestici o altri tipi di prodotti.

La confusione tra reso e garanzia

Secondo Andrea Elestici, fondatore di Garanteasy, il servizio on line gratuito per gli abbonati che aiuta a gestire e archiviare gli scontrini e a far valere la garanzia legale obbligatoria per i venditori, “le aziende del tessile giocano sulla confusione tra reso e garanzia. Il primo vale solo per i prodotti non utilizzati e in genere ha un tempo massimo per essere esercitato, 14 o 30 giorni. Ma non c’entra nulla con la garanzia che vale anche per difetti che vengono fuori dopo l’utilizzo, come nel caso di scuciture o scoloritura”. E questa mancanza di trasparenza emerge anche dalla comunicazione che i vari brand dedicano alla garanzia legale nei loro siti, come si evince dai risultati dell’analisi condotta da Garanteasy su 38 brand di fast fashion, tra cui oltre ai sopra citati, Ovs, Oysho e Primark, e su 8 brand di calzature (tra cui Bata, Valleverde e Inblu). Il confronto è stato pubblicato nel numero di ottobre 2026 del Salvagente.

Le informazioni sulla garanzia sono spesso introvabili

Per dare un giudizio complessivo, sono state valutati diversi aspetti relativi alla trasparenza e alla completezza delle informazioni disponibili per i consumatori, primi tra tutti la presenza di un’informativa apposita sulla garanzia legale: “Ma questa non c’è quasi mai. Per questo, ci siamo concentrati sulla ricerca nelle condizioni di vendita anche all’interno delle condizioni contrattuali o in altre parti del sito” spiega Elestici.

Tornando alla classifica, su 46 marchi analizzati, solo Pittarosso raggiunge il livello “Eccellente”, con informazioni considerate complete. Zara e Uniqlo si fermano a un livello “Mediocre”, mentre tutti gli altri non vanno al di là dello “Scarso”. Per una parte consistente dei marchi, addirittura, la classifica rileva “nessuna informazione” sulla garanzia legale. Il problema non è tanto l’assenza di un generico richiamo alla garanzia: molti siti la citano nelle condizioni di vendita, ma raramente spiegano in modo completo e comprensibile come può esercitarla il consumatore. Le lacune riguardano soprattutto gli aspetti più concreti: cosa si intende per difetto di conformità, da quando decorrono i 26 mesi di garanzia, quali sono gli obblighi del venditore, come segnalare il problema, quali contatti utilizzare e quali prove d’acquisto sono valide.

Particolarmente significativa è la voce sull’onere della prova: soltanto 1 marchio su 51 fornisce l’informazione richiesta dalla classifica. Anche sul termine per segnalare il difetto, le informazioni sono quasi assenti: solo 5 brand su 51 riportano il riferimento ai 26 mesi. Poco meglio va per la procedura da seguire (17 su 51) e per i contatti a cui rivolgersi (13 su 51). “Quando nel 1999 si è pensato alla garanzia legale valida in tutta l’Ue, – ragiona Elestici – una delle motivazioni era di spingere i produttori a fare capi che durassero almeno due anni e non venissero buttati dopo poco. Il problema è che i capi di fast fashion non sono strutturati per durare tanto. Dopo molto meno tempo finiscono in condizioni che non li rendono nemmeno adatti per essere introdotti in un mercato di seconda mano, o per essere donati. I produttori spesso non si assumono nemmeno la responsabilità di indicare le caratteristiche di conformità e la durata massima garantita in condizione di utilizzo normale. Nei siti di prodotti come computer c’è scritto, per esempio, quante volte si può ricaricare un device, per i vestiti dovrebbe essere indicato il numero di lavaggi massimi per una tenuta qualitativa nel tempo”.

Quando la durata dichiarata esclude la garanzia

Va chiarito che se il produttore spiega chiaramente, per esempio nella scheda tecnica, che il capo utilizzato e lavato in maniera conforme ai consigli ha comunque una vita media inferiore ai due anni, non fa nulla di illegittimo. In questo caso, chi compra il vestito non può pretendere di far valere la garanzia oltre la durata dichiarata. Il problema è che questa trasparenza manca completamente. Anzi, spesso nelle grandi catene di abbigliamento non vi è alcuna indicazione a riguardo.