Scatta il divieto di greenwashing sui prodotti: i claim ecologici devono essere dimostrabili

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Dal 27 settembre scatta il divieto di greenwashing: “ecologico”, “sostenibile” e “carbon neutral” non si possono più usare a caso. Entrano in vigore le sanzioni previste dal decreto legislativo che recepisce la direttiva europea Ecgt

Dal 27 settembre chi compra un prodotto pubblicizzato come “ecologico”, “verde”, “sostenibile”, “amico della natura” o “a impatto climatico zero” ha dalla sua parte una norma con i denti. Entra in vigore infatti la piena applicazione operativa del Decreto legislativo n. 30 del febbraio 2026, con cui l’Italia ha recepito la Direttiva europea Ecgt (Empowering Consumers for the Green Transition, 2024/825), approvata dall’Ue il 28 febbraio 2024 e in vigore nel nostro ordinamento dal 24 marzo 2026. Dal 27 settembre scattano le sanzioni: i claim ambientali generici e non dimostrabili diventano a tutti gli effetti pratiche commerciali scorrette, perseguibili dall’Antitrust (Agcm).

“Sarà un terremoto – spiega Daniele Pernigotti, direttore di Carbon Footprint Italy e Chair del CEN/TC 467, il Comitato tecnico europeo di standardizzazione dedicato al cambiamento climatico –. Il greenwashing era già perseguibile e in Italia abbiamo avuto casi importanti. Dal 27 settembre, però, alcune condotte vengono individuate direttamente dal legislatore. Quello che finora emergeva attraverso singoli procedimenti e casi che facevano scuola per tutti è destinato a diventare un tema di applicazione molto più sistematica. Per le imprese la comunicazione ambientale diventa una questione di integrata tra marketing, compliance e qualità del dato”.

Cosa diventa vietato

Il cuore della norma è il divieto delle asserzioni ambientali generiche. Termini come “ecologico”, “eco-compatibile”, “amico della natura”, “verde”, “biodegradabile”, “sostenibile” o “a impatto climatico zero” diventano illeciti se usati senza una dimostrazione concreta di eccellenza ambientale, certificata attraverso schemi ufficiali europei come l’Ecolabel Ue o verificata da enti terzi indipendenti accreditati.

Le affermazioni più specifiche, come “prodotto con il 100% di plastica riciclata”, restano consentite ma devono essere rigorosamente comprovate da analisi tecniche e documentazione scientifica verificabile. Chi non è in grado di dimostrarlo rischia il divieto d’uso del claim e sanzioni dall’Agcm.

Vietato anche il “carbon neutral” ottenuto comprando crediti di carbonio

Cade anche uno degli strumenti di greenwashing più diffusi degli ultimi anni: il claim “carbon neutral” o “neutro per il clima”. La direttiva lo vieta espressamente quando il risultato viene ottenuto finanziando progetti esterni di compensazione della CO2, come la piantumazione di alberi o l’acquisto di crediti di carbonio, anziché riducendo le emissioni reali lungo la filiera produttiva. Non basta pagare qualcuno che pianta alberi dall’altra parte del mondo per dichiararsi sostenibili.

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Stretta anche sulle etichette e sui miglioramenti parziali

La norma mette ordine anche nella giungla delle etichette ecologiche: saranno autorizzati solo i marchi di sostenibilità basati su sistemi di certificazione creati o approvati da autorità pubbliche o da organismi terzi indipendenti e accreditati. Proliferano da anni etichette autoprodotte dalle stesse aziende, prive di qualsiasi verifica esterna: ora questa pratica diventa illecita.

Vietato inoltre presentare un intero prodotto o un’intera azienda come “green” se l’intervento di sostenibilità riguarda solo una parte minoritaria del processo produttivo. Non si può tingere di verde una filiera intera per un solo intervento marginale.

La norma interviene infine contro l’obsolescenza programmata: le aziende non possono più omettere informazioni rilevanti sulla durabilità dei beni e sugli aggiornamenti software necessari per i dispositivi digitali.

I casi Gls e San Benedetto

Nel febbraio 2025 l’Antitrust ha inflitto una sanzione complessiva di 8 milioni di euro a tre società del gruppo Gls nell’ambito del programma ‘Climate Protect’, contestando, tra le altre condotte, dichiarazioni ambientali ambigue o non sufficientemente chiare, specifiche e verificabili. Nell’agosto dello stesso anno, dopo una moral suasion dell’Autorità, San Benedetto ha eliminato il claim ‘CO₂ Impatto Zero’ dalle etichette, dalle confezioni, dal sito e dalla comunicazione commerciale della linea Ecogreen.

La norma più ambiziosa è rimasta bloccata

Vale però la pena chiarire cosa questa direttiva non è. La Ecgt modifica la legge sulle pratiche commerciali scorrette introducendo obblighi di “non fare”: crea un sistema reattivo, in cui l’Agcm interviene per sanzionare le aziende dopo che il claim ingannevole è già stato pubblicato.

Ben più ambiziosa era la proposta di direttiva Green Claims, che avrebbe introdotto un obbligo preventivo di “fare”: le aziende avrebbero dovuto far verificare e approvare scientificamente ogni claim da un ente accreditato prima di poterlo stampare in etichetta. Quella proposta è rimasta sospesa e bloccata a livello europeo, travolta dalle opposizioni industriali e dai timori sui costi per le imprese.

Il risultato è una norma utile ma di portata limitata: sposta l’onere della prova sulle aziende e arma l’Antitrust di nuovi strumenti, ma lascia ai consumatori il compito di segnalare e alle autorità quello di intervenire a posteriori. Il greenwashing preventivo, quello che si controlla prima che arrivi sullo scaffale, resta per ora senza regole.