
Con un Regolamento in vigore dal 19 agosto l’Europa ha deciso di dimezzare dal 2027 alcuni limiti di 3-MCPD ed esteri glicidilici negli oli per alimenti infantili e introdurre soglie per baby food e cereali, completando una stretta iniziata dieci anni fa
Dal 19 agosto è entrato in vigore in vigore il Regolamento che introduce dal 2027 nuovi limiti per 3-MCPD ed esteri glicidilici negli alimenti per la prima infanzia. Una stretta iniziata dopo anni di allarmi scientifici.
Il primo, in ordine di tempo, era stato nel 2016 quando uno studio universitario aveva analizzato 24 latti in polvere venduti in Europa. Quattro anni dopo, anche un’indagine condotta a Hong Kong aveva individuato il 3-MCPD in tutte le 15 formule per lattanti analizzate. Da allora l’Unione europea ha introdotto e progressivamente abbassato i limiti per questi contaminanti che si formano durante la raffinazione degli oli vegetali, con particolare attenzione ai prodotti destinati ai bambini.
L’ultimo passaggio è il Regolamento (UE) 2026/1825, adottato dalla Commissione il 29 luglio 2026. La norma introduce per la prima volta valori massimi per baby food e alimenti a base di cereali, abbassa quelli applicabili agli oli utilizzati per produrli e disciplina anche molti alimenti composti.
Le nuove soglie più importanti si applicheranno dal 1° gennaio 2027. Ma per capire la portata della stretta bisogna tornare indietro di dieci anni.
L’allarme del 2016: concentrazioni fino a 4,8 mg/kg
Nel luglio 2016 Il Salvagente raccontò una ricerca dell’Università di Danzica condotta su 24 formule in polvere: prodotti di base, anticolica, antireflusso, ipoallergenici, senza lattosio, arricchiti con Dha e destinati ai prematuri.
Le concentrazioni riportate variavano da 0,13 a 4,80 mg/kg, equivalenti a 130-4.800 microgrammi per chilogrammo. All’epoca, però, non esisteva un limite europeo specifico per la somma di 3-MCPD libero ed esteri del 3-MCPD nelle formule per lattanti.
L’Efsa aveva appena concluso la sua prima valutazione complessiva, fissando per il 3-MCPD e i suoi esteri una dose giornaliera tollerabile di 0,8 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo. Non si trattava di un limite di concentrazione nel latte in polvere, ma della quantità che una persona poteva assumere quotidianamente, per tutta la vita, senza un rischio apprezzabile per la salute.
La distinzione è fondamentale: un valore espresso in microgrammi per chilogrammo di alimento non può essere confrontato direttamente con una dose espressa in microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Per stimare l’esposizione bisogna considerare anche quanto prodotto viene consumato e il peso del bambino.
Proprio questo rende i lattanti particolarmente vulnerabili: possono consumare grandi quantità di formula rispetto al loro peso corporeo e, nei primi mesi, quel prodotto può rappresentare l’unica fonte di alimentazione.
Perché si formano questi contaminanti
Il 3-monocloropropandiolo, abbreviato in 3-MCPD, e i suoi esteri sono contaminanti di processo. Non vengono aggiunti intenzionalmente agli alimenti, ma possono formarsi quando oli e grassi, in particolar modo l’olio di palma, sono raffinati a temperature elevate, spesso intorno ai 200 gradi.
Una parte consistente è presente sotto forma di esteri degli acidi grassi. Durante la digestione questi composti possono essere idrolizzati, liberando 3-MCPD. Gli studi sugli animali hanno evidenziato soprattutto effetti sui reni e sul sistema riproduttivo maschile.
Un problema diverso, benché legato agli stessi processi industriali, è quello degli esteri glicidilici. Nell’organismo possono liberare glicidolo, sostanza considerata genotossica e cancerogena: può cioè danneggiare il Dna e aumentare il rischio di tumori. Per il glicidolo non è stata quindi individuata una dose giornaliera considerata completamente sicura; l’esposizione deve essere mantenuta al livello più basso ragionevolmente ottenibile.
Il fenomeno è stato associato in particolare all’olio di palma, che storicamente mostrava livelli più elevati a causa delle condizioni di raffinazione. Non è tuttavia un problema esclusivo del palma: i contaminanti possono trovarsi anche in altri oli vegetali raffinati, negli oli di pesce e in quelli ricavati da altri organismi marini.
Nel 2018 arriva il primo limite per il glicidolo
La prima risposta normativa europea riguardò gli esteri glicidilici. Con il regolamento 2018/290 l’Unione fissò un massimo di:
- 1.000 µg/kg negli oli e grassi vegetali destinati al consumatore o utilizzati come ingredienti;
- 500 µg/kg negli oli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e bambini;
- 50 µg/kg nelle formule in polvere;
- 6 µg/kg nelle formule liquide.
I limiti erano espressi come glicidolo, cioè traducendo il contenuto degli esteri nella quantità equivalente di glicidolo.
Nel frattempo l’Efsa aveva rivalutato il 3-MCPD. Nel 2018 l’Autorità portò la dose giornaliera tollerabile da 0,8 a 2 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno, utilizzando un metodo aggiornato per interpretare i dati tossicologici. La nuova valutazione non cancellò il problema: l’Efsa continuò a rilevare possibili superamenti tra i forti consumatori delle fasce di età più giovani e, in particolare, tra i lattanti alimentati esclusivamente con formula.
Il test del 2020 e un limite ancora assente
Nell’agosto 2020 Il Salvagente era tornato sul tema riportando i risultati del Consumer Council di Hong Kong.
Il 3-MCPD era stato rilevato in tutte le 15 formule analizzate, con concentrazioni comprese tra 13 e 120 µg/kg. Per il prodotto con il valore più elevato, l’associazione calcolò che un neonato di un mese, alimentato secondo le indicazioni del produttore, avrebbe potuto superare la dose giornaliera tollerabile stabilita dall’Efsa.
In nove formule furono individuati anche esteri glicidilici, con valori tra 1,1 e 29 µg/kg, comunque inferiori al limite europeo di 50 µg/kg già applicabile ai prodotti in polvere.
Quando l’articolo venne pubblicato, il limite specifico europeo per il 3-MCPD nelle formule non era ancora entrato in vigore. Sarebbe arrivato poche settimane dopo con il Regolamento (UE) 2020/1322, applicabile dal 1° gennaio 2021.
I primi limiti per il 3-MCPD
Il regolamento del 2020 aveva stabilito, per la somma di 3-MCPD libero ed esteri del 3-MCPD, espressa come 3-MCPD:
- 125 µg/kg nelle formule in polvere;
- 15 µg/kg nelle formule liquide;
- 750 µg/kg negli oli destinati alla produzione di baby food e alimenti a base di cereali;
- 1.250 o 2.500 µg/kg negli altri oli e grassi, a seconda della tipologia.
Per la prima volta, dunque, l’Europa trasformava la valutazione tossicologica in limiti obbligatori specifici per le formule destinate ai neonati.
La Commissione aveva precisato fin dall’inizio che i valori di 125 e 15 µg/kg sarebbero stati riesaminati entro due anni, con l’obiettivo di abbassarli se i progressi tecnologici lo avessero consentito.
La riduzione decisa nel 2024
La revisione è arrivata con il Regolamento (UE) 2024/1003, che ha ridotto i limiti del 3-MCPD nelle formule:
| Prodotto | Limite dal 2021 | Limite dal 2025 | Riduzione |
|---|---|---|---|
| Formule in polvere | 125 µg/kg | 80 µg/kg | 36% |
| Formule liquide | 15 µg/kg | 12 µg/kg | 20% |
I nuovi valori si applicano dal 1° gennaio 2025 alle formule per lattanti, a quelle di proseguimento, agli alimenti a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini piccoli e ai cosiddetti latti di crescita.
Il regolamento del 2026 non abbassa ulteriormente questi due limiti, che restano rispettivamente di 80 e 12 µg/kg. Mantiene inoltre i valori di 50 µg/kg per gli esteri glicidilici nelle formule in polvere e di 6 µg/kg in quelle liquide.
La novità del 2026 riguarda soprattutto altri alimenti per la prima infanzia e gli oli impiegati per produrli.
Limiti anche per baby food e cereali
Fino a oggi il regolamento europeo prevedeva limiti specifici per le formule, ma non per l’insieme dei baby food e degli alimenti trasformati a base di cereali per lattanti e bambini piccoli. La Commissione spiegava questa lacuna con l’insufficienza dei dati disponibili sulla contaminazione.
Le informazioni raccolte negli ultimi anni hanno consentito di introdurre, dal 1° gennaio 2027, due nuovi valori:
| Baby food e alimenti a base di cereali | Nuovo limite |
|---|---|
| Somma di 3-MCPD ed esteri, espressa come 3-MCPD | 50 µg/kg |
| Esteri glicidilici, espressi come glicidolo | 25 µg/kg |
Il limite si applicherà al prodotto così come viene commercializzato. Non dovrà quindi essere ricalcolato sulla sostanza secca o sul grasso contenuto, salvo diverse indicazioni previste per particolari categorie.
È un cambiamento importante perché estende la protezione oltre il latte artificiale a una gamma molto più ampia: pappe, omogeneizzati e preparazioni a base di cereali disciplinate dalla normativa sugli alimenti per la prima infanzia.
Dimezzati i livelli ammessi negli oli destinati ai bambini
Per rispettare i nuovi limiti nei prodotti finiti, la Commissione ha deciso di intervenire anche a monte, sugli oli e grassi impiegati come ingredienti.
| Oli destinati a baby food e alimenti a base di cereali | Limite attuale | Dal 1° gennaio 2027 |
|---|---|---|
| 3-MCPD ed esteri, espressi come 3-MCPD | 750 µg/kg | 500 µg/kg |
| Esteri glicidilici, espressi come glicidolo | 500 µg/kg | 250 µg/kg |
La riduzione è del 33% per il 3-MCPD e del 50% per gli esteri glicidilici.
I limiti si applicano anche quando il prodotto è costituito da una miscela di oli di diversa origine botanica. Inoltre, ciascun olio impiegato nella miscela deve rispettare il valore previsto per la propria categoria.
Una soglia anche per gli alimenti composti
Il nuovo regolamento affronta un altro problema emerso nei controlli: la presenza di concentrazioni elevate in alimenti composti contenenti oli vegetali, per i quali risultava difficile verificare il rispetto delle norme riferite ai singoli ingredienti.
Vengono quindi fissati valori applicabili agli alimenti che contengono più del 5% di grassi e ai quali siano stati aggiunti oli vegetali, oli di pesce o di altri organismi marini.
Per il 3-MCPD il livello massimo, calcolato sulla parte grassa, sarà:
- 1.250 µg/kg di grasso se sono presenti soltanto oli della categoria con il limite più basso, come cocco, mais, colza, girasole, soia e palmisto;
- 2.500 µg/kg di grasso per gli altri oli, compresi olio di palma, olio di oliva raffinato, olio di sansa e oli marini;
- un valore calcolato in base alle proporzioni nel caso delle miscele.
Per gli esteri glicidilici viene stabilito un massimo di 1.000 µg/kg di grasso.
Sono esclusi da questa disposizione le formule e gli alimenti per l’infanzia già soggetti a limiti specifici. Per il momento sono esclusi anche carne e pesce impanati, prefritti o fritti: la Commissione riconosce che durante la frittura può formarsi ulteriore 3-MCPD, ma ritiene necessario chiarire prima i fattori che ne determinano la produzione.
Il chiarimento sull’olio di oliva raffinato
La nuova norma elimina anche un’ambiguità. Il limite di 2.500 µg/kg per 3-MCPD ed esteri si applica espressamente all’olio di oliva raffinato e all’olio di sansa.
Gli oli vergini di oliva restano esclusi perché non subiscono il processo industriale di raffinazione ad alta temperatura responsabile della formazione di questi contaminanti. Diverso è il caso dell’“olio di oliva” comunemente venduto, che è generalmente una miscela di olio raffinato e olio vergine e rientra nella categoria per la quale il limite è di 1.250 µg/kg.
Cambia anche il risultato delle analisi
Il regolamento introduce infine una precisazione tecnica destinata ad avere effetti sui controlli. Per verificare gli esteri glicidilici i laboratori utilizzano spesso metodi indiretti. Alcune ricerche hanno dimostrato che queste procedure possono misurare insieme agli esteri glicidilici anche gli esteri di 3-MBPD e 3-MIPD, soprattutto negli oli marini.
Per questo il nuovo limite riferito agli esteri glicidilici comprenderà formalmente anche queste sostanze. Non si tratta di nuovi contaminanti improvvisamente comparsi negli alimenti, ma del riconoscimento di ciò che determinati metodi analitici misurano effettivamente.
Le scorte potranno essere vendute fino alla scadenza
Il regolamento è entrato in vigore il 19 agosto 2026, venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea. Le nuove soglie per baby food e oli destinati alla loro produzione scatteranno il 1° gennaio 2027.
I prodotti legalmente immessi sul mercato prima di quella data potranno però rimanere in vendita fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Una disposizione motivata dalla lunga vita commerciale di molti alimenti per la prima infanzia.
La conseguenza è che, per un certo periodo, sugli scaffali potranno convivere prodotti realizzati secondo i due diversi standard.








