Da oggi in vigore il divorzio breve

Breve ma non brevissimo. Rapido, per lo meno più che in passato, ma di certo non con la stessa immediatezza prevista dalle legislazioni di molti paesi europei. È, in estrema sintesi, questa la realtà uscita fuori dal ddl C 831 definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati il 22 aprile 2015, e molto meglio conosciuto come divorzio breve, in vigore dal 26 maggio e di cui ci occupiamo anche in una guida con domande e risposte.
Una legge a lungo attesa, passata attraverso progetti di riforma presentati nelle aule parlamentari per anni e poi rimasti nei cassetti fino all’improvvisa accelerazione dell’aprile scorso. L’approvazione, va detto, è frutto di un compromesso che ha cancellato la prospettiva del divorzio immediato (l’emendamento che prevedeva di saltare a piè pari il passaggio della separazione legale, è stato ritirato per ottenere il voto della maggioranza) ma che senza dubbio rappresenta un altro passo avanti verso un accrescimento di civiltà giuridica e sociale in un paese dove il divorzio si deve alla tenacia di Loris Fortuna e Antonio Baslini e al referendum del 1974.

COSA CAMBIA
L’entrata in vigore di questa norma, assieme a quella già partita lo scorso febbraio sulla negoziazione assistita, dovrebbe consentire, grazie a tempi più brevi e procedure semplificate, di abbassare il livello di conflittualità tra coniugi e diminuire le complicazioni per coloro che già vivono materialmente e psicologicamente un momento complicato.
Ma quali sono le novità introdotte in Italia dal divorzio breve?

Il punto chiave è lo stop ai tre anni di separazione. L’art.1 della legge, infatti, sancisce che:

a) in caso di separazione giudiziale, il periodo di separazione ininterrotta che consente ai coniugi di depositare il ricorso per il divorzio passa da tre anni a un anno (dodici mesi), che decorrono dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al giudice per l’udienza presidenziale di separazione;
b) in caso di separazione consensuale, il periodo di separazione ininterrotta è ulteriormente ridotto a sei mesi, che decorrono dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al giudice per l’udienza presidenziale di separazione; il termine più breve è riferito anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali, per intervenuto accordo tra i coniugi.

Rispetto alla negoziazione assistita (di cui il Test si è già occupato, leggi qui) che permette la separazione e il divorzio al di fuori delle aule di giustizia, ma con i limiti legati alla presenza di figli minori e/o con handicap, le nuove disposizioni del divorzio breve si applicano anche in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.

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LA FINE DELLA COMUNIONE LEGALE
Altra novità riguarda lo scioglimento della comunione legale dei coniugi: la legge, infatti, anticipa i tempi della separazione dei beni (art. 2). Se fino a oggi la comunione legale si scioglieva solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione oppure successivamente all’omologa delle condizioni di separazione a opera del tribunale, senza efficacia retroattiva, la nuova normativa stabilisce che si sciolga nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dinnanzi al presidente.